§ 3.6.83 - L.R. 24 settembre 2015, n. 25.
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:24/09/2015
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 6/2010)


§ 3.6.83 - L.R. 24 settembre 2015, n. 25.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti le fiere

(B.U. 28 settembre 2015, n. 40, suppl.)

 

Art. 1. (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 2, lettera e), dopo le parole 'eventi o festività' sono aggiunte le seguenti: 'indicata nel calendario annuale delle fiere di cui alla lettera e-bis)';

b) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:

'e bis) calendario annuale delle fiere, programma elaborato dal comune secondo le linee guida deliberate dalla Giunta regionale;';

c) all'articolo 19, comma 4, lettera a), dopo le parole 'dell'attività' sono aggiunte le seguenti: 'e la stesura del calendario annuale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis);';

d) dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:

'e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis);';

e) dopo il comma 11 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

'11 bis. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis), è rilasciata dal comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.'.