Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, commercio |
Data: | 24/09/2015 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni alla l.r. 6/2010. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
§ 3.6.82 - L.R. 24 settembre 2015, n. 24.
Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali
(B.U. 28 settembre 2015, n. 40, suppl.)
Art. 1. (Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 29 della
'SEZIONE III BIS
Altre tipologie di attività
Art. 29 bis. (Disciplina delle cessioni a fini solidaristici)
1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla
a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al comma 1;
b) predisporre i criteri per l'individuazione delle aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;
d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;
e) predisporre i criteri per l'individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica;
f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.
Art. 29 ter. (Sanzioni)
1. Le attività di cui all'articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2, comportano l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.