§ 3.6.82 - L.R. 24 settembre 2015, n. 24.
Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:24/09/2015
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni alla l.r. 6/2010. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali)
Art. 2.  (Norma finanziaria)


§ 3.6.82 - L.R. 24 settembre 2015, n. 24.

Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali

(B.U. 28 settembre 2015, n. 40, suppl.)

 

Art. 1. (Integrazioni alla l.r. 6/2010. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), è inserita la seguente sezione:

'SEZIONE III BIS

Altre tipologie di attività

Art. 29 bis. (Disciplina delle cessioni a fini solidaristici)

1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), deliberano il 'Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici' con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le attività di cui al comma 1. Il Piano comunale promuove la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cui al comma 1 ed è predisposto in base alle indicazioni fornite dalle 'Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici' di cui al comma 3.

3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), sentite le associazioni di categoria interessate e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispone le 'Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici' al fine di:

a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al comma 1;

b) predisporre i criteri per l'individuazione delle aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;

c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;

d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;

e) predisporre i criteri per l'individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica;

f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.

 

Art. 29 ter. (Sanzioni)

1. Le attività di cui all'articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2, comportano l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).'.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.