Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.6 sport |
Data: | 07/08/2014 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)) |
Art. 2. (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 40/2009) |
Art. 3. (Modifiche dell’articolo 21 della l.r. 40/2009) |
Art. 4. (Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009) |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 30 bis nella l.r. 40/2009) |
Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.6.28 - L.R. 7 agosto 2014, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (testo unico della normativa in materia di sport)
(B.U. 13 agosto 2014, n. 11)
Art. 1. (Modifiche dell’articolo 19 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della
“2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;
b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull’assetto concorrenziale del mercato di settore.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della
“3. Sono esclusi dall'applicazione del Capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici.”.
Art. 2. (Modifica dell’articolo 20 della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell’affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle due predette categorie.”.
Art. 3. (Modifiche dell’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. Al comma 4 dell’articolo 21 della
Art. 4. (Modifica della rubrica del Titolo IV della
1. Nella rubrica del Titolo IV della
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 30 bis nella
1. Dopo l’articolo 30 della
“Art. 30 bis. (Accordi di programma per eventi sportivi)
1. Per gli interventi di particolare rilevanza ed eccezionalità correlati all’articolo 22, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente per la loro organizzazione, qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi medesimi almeno un’amministrazione comunale e uno dei soggetti indicati all’articolo 22, comma 2, lettera d).
2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 non si applicano le procedure del Programma regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 7 previste per le manifestazioni indicate all’articolo 22, comma 1.”.
Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.