Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/02/2015 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’ articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)) |
Art. 2. (Criterio preferenziale derivante dall’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo) |
Art. 3. (Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari) |
Art. 4. (Norma transitoria) |
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) |
§ 2.1.147 - L.R. 23 febbraio 2015, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti
(B.U. 4 marzo 2015, n. 6)
Art. 1. (Modifica all’ articolo 48 della
1. Il comma 4 dell’articolo 48 della
“4. Il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Per il conferimento dell’incarico di Direttore di Dipartimento è necessaria l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo. ”.
Art. 2. (Criterio preferenziale derivante dall’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo)
1. L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell’incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina di uno dei candidati, a parità di punteggio, nella selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, di cui all’articolo 15, comma 7 bis, del
Art. 3. (Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari)
1. A partire dall’anno 2015 le risorse economiche rese disponibili dall’opzione per il rapporto non esclusivo dei dirigenti sanitari direttori di struttura complessa o responsabili di struttura semplice, di cui all’articolo 48, comma 4, della
2. Il fondo viene alimentato dagli importi prodotti negli anni successivi fino ad esaurimento degli aventi diritto.
Art. 4. (Norma transitoria)
1. Limitatamente al primo anno solare di applicazione dell’articolo 48, comma 4, della
2. La sperimentazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 4, della
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.