Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 29/07/2015 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF) |
Art. 2. (Adeguamento alle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 15-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo a [...] |
Art. 3. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico) |
Art. 5. (Disposizioni relative al fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.33 - L.R. 29 luglio 2015, n. 11.
Disposizioni in materia di tributi regionali
(B.U. 30 luglio 2015, n. 61)
Art. 1. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)
1. All’articolo 2 della
a) al comma 2, le parole: “199.802.613,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “202.802.613,00 euro”;
b) l’alinea del comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:”;
c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:
“b-bis) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, lettera b-bis), della
3.Agli oneri di cui al presente articolo, come modificato dalla presente legge, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul fondo di cui all’articolo 2, comma 2, della
Art. 2. (Adeguamento alle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 15-bis, del
1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, all’articolo 5 della
a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
“a) per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfettaria di 0,42 euro, per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo IV dell’annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), numero 3);”;
b) la lettera b) del comma 6 è abrogata;
c) alla lettera c) del comma 6 le parole: “e peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate” sono soppresse;
d) il numero 1) della lettera c) del comma 6 è sostituito dal seguente:
“1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell’annesso: 0,48 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;”;
e) il numero 2) della lettera c) del comma 6 è sostituito dal seguente:
“2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell’annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;”;
f) il numero 3) della lettera c) del comma 6 è sostituito dal seguente:
“3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell’annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;”;
g) alla lettera d) del comma 6 le parole: “2,50 euro” sono sostituite dalle seguenti: “0,50 euro”;
h) al comma 10 le parole: “e a 55 milioni a decorrere dall’anno 2014,” sono sostituite dalle seguenti: “, a 55 milioni per l’anno 2014 e a 13,5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017”.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il fondo da istituirsi nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 21,5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, derivanti: per l’anno 2015, dalla riduzione di euro 2,15 milioni del programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e di euro 19,35 milioni dai risparmi di spesa conseguenti alle operazioni di cui all’articolo 3 della
Art. 3. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“2 bis. Ai fini della sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d’uso dei veicoli, ai sensi dell’articolo 82 del
2. Per i periodi tributari fissi compresi tra l’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 2 della
Art. 4. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico) [1]
1. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, del
2. Per i veicoli ultraventennali si intendono gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trent’anni dall’anno di fabbricazione medesimo [2].
3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
4. Ai fini dell’applicazione delle misure agevolative di cui al comma 1, gli elenchi dei veicoli di cui ai commi 2 e 3, individuati con specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo dall’Automotoclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), sono trasmessi agli uffici regionali competenti [3].
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i termini per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 800.000,00 euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”. A decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante le risorse preordinate nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi dell’articolo 38 del
Art. 5. (Disposizioni relative al fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio)
1. Al comma 125 dell’articolo 2 della
2. Al comma 7 bis dell’articolo 8 della
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 22 della
[3] Comma così modificato dall'art. 22 della