§ 4.5.16 - L.R. 16 ottobre 2014, n. 28.
Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l’esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati, commercio
Data:16/10/2014
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1990, n 22)
Art. 2.  (Clausola d’invarianza degli oneri finanziari)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.16 - L.R. 16 ottobre 2014, n. 28.

Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l’esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici)

(B.U. 16 ottobre 2014, n. 51)

 

Art. 1. (Integrazione all'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1990, n 22)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 22, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le rivendite di soli giornali e periodici, comprese quelle sul suolo pubblico, sono autorizzate a destinare una parte della superficie di vendita, non superiore al 30%, alla commercializzazione di pastigliaggi e bevande analcoliche preconfezionate e preimbottigliate ad esclusione del latte e suoi derivati, fermo restando il rispetto delle norme sulle autorizzazioni igienico sanitarie in materia. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per pastigliaggi si intendono prodotti preconfezionati: caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti, merendine e simili".

 

     Art. 2. (Clausola d’invarianza degli oneri finanziari)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.