Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.27 tributi locali |
Data: | 24/03/2015 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 95.27.143 - L. 24 marzo 2015, n. 34.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
(G.U. 25 marzo 2015, n. 70 - S.O. n. 15)
1. Il
2. All'articolo 1 della
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»;
b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
al comma 2, le parole: «L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «Per il medesimo anno 2014» sono inserite le seguenti: «nonchè per gli anni successivi», dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del
al comma 7, le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del
9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del
9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del
All'articolo 2:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bis,» e le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'allegato A è premesso il seguente:
Agli allegati A e B, dopo le parole: «TOTALE comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta», le parole: «e della provincia di Trento» sono soppresse.