§ 4.2.94 - L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:06/02/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1 . (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)
Art. 2 . (Integrazione alla l.r. 3/2010 )
Art. 3 . (Modificazioni all'articolo 21)
Art. 4 . (Modificazioni all'art. 26)
Art. 5 . (Decorrenza dell'efficacia)


§ 4.2.94 - L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.

Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

(B.U. 11 febbraio 2015, n. 8)

 

     Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 95 del d.lgs. 163/2006 .

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2 bis. ".

 

          Art. 2. (Integrazione alla l.r. 3/2010 )

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:

"Art. 19 bis. (Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza dei soggetti aggiudicatori è disciplinata dagli articoli 95 e 96 del d.lgs. 163/2006 .

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1:

a) gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;

b) gli interventi di scavo su rilevati di formazione artificiale attuale;

c) gli interventi di importo inferiore a cinquantamila euro;

d) gli interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione e quelli dove l'escavazione riguarda l'asportazione di depositi alluvionali di sedimentazione attuale;

e) gli interventi in regime di somma urgenza;

f) gli interventi sulle infrastrutture a rete già esistenti all'interno della fascia di rispetto delle condutture;

g) gli interventi su aree che sono state assoggettate a verifica preliminare considerata chiusa con esito negativo ai sensi dell'articolo 96, comma 4 del d.lgs. 163/2006 . ".

 

          Art. 3. (Modificazioni all'articolo 21)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010 , la parola: " tre " è sostituita dalla seguente: " cinque ".

 

          Art. 4. (Modificazioni all'art. 26)

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della l.r. 3/2010 , la parola: " cinquecentomila " è sostituita dalle seguenti: " un milione di ".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010 , la parola: " cinquecentomila " è sostituita dalle seguenti: " un milione di ".

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010 , la parola: " cinquecentomila " è sostituita dalle seguenti: " un milione di ".

 

          Art. 5. (Decorrenza dell'efficacia)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 3/2010, come inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 2 ter dell'articolo 6 della l.r. 3/2010, come inserito dal comma 1, dell'articolo 1 della presente legge.