Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 06/02/2015 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1 . (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6) |
Art. 2 . (Integrazione alla l.r. 3/2010 ) |
Art. 3 . (Modificazioni all'articolo 21) |
Art. 4 . (Modificazioni all'art. 26) |
Art. 5 . (Decorrenza dell'efficacia) |
§ 4.2.94 - L.R. 6 febbraio 2015, n. 3.
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
(B.U. 11 febbraio 2015, n. 8)
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
"2 bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 95 del
2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2 bis. ".
Art. 2. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 19 della
"Art. 19 bis. (Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici)
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza dei soggetti aggiudicatori è disciplinata dagli articoli 95 e 96 del
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1:
a) gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
b) gli interventi di scavo su rilevati di formazione artificiale attuale;
c) gli interventi di importo inferiore a cinquantamila euro;
d) gli interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione e quelli dove l'escavazione riguarda l'asportazione di depositi alluvionali di sedimentazione attuale;
e) gli interventi in regime di somma urgenza;
f) gli interventi sulle infrastrutture a rete già esistenti all'interno della fascia di rispetto delle condutture;
g) gli interventi su aree che sono state assoggettate a verifica preliminare considerata chiusa con esito negativo ai sensi dell'articolo 96, comma 4 del
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 21)
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della
Art. 4. (Modificazioni all'art. 26)
1. Alla rubrica dell'articolo 26 della
2. Al comma 1 dell'articolo 26 della
3. Al comma 4 dell'articolo 26 della
Art. 5. (Decorrenza dell'efficacia)
1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della