Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/12/2014 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998 |
Art. 3. Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 91/1998 |
Art 4. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 91/1998 |
Art. 5. Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 91/1998 |
Art. 6. Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 91/1998 |
Art. 7. Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella l.r. 91/1998 |
Art. 8. Inserimento dell'articolo 16 sexies nella l.r. 91/1998 |
Art. 9. Norma finanziaria |
Art. 10. Disposizioni finali e transitorie |
§ 5.4.243 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.
(B.U. 19 dicembre 2014, n. 62)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la raccomandazione (2002/413/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;
Visto il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo ICZM - Integrated Coastal Zone Management), adottato nell’ambito della Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 24 marzo 2011;
Vista la Carta di Bologna 2012 (Carta delle regioni europee per la promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo), a cui ha aderito anche la Regione Toscana;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Poiché la materia della difesa della costa è disciplinata nell’ambito della
2. Occorre anzitutto definire il contesto della programmazione regionale in materia di tutela della costa, in analogia a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, stabilendo che le strategie di intervento individuate nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla
3. In particolare, assume rilevanza la definizione, nell’ambito del sopracitato documento operativo annuale per la tutela della costa, di un quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera che garantisca, non solo una corretta programmazione degli interventi pubblici, ma anche il concorso, ove possibile, degli interventi privati di ripascimento degli arenili al miglioramento della costa, con riferimento ai fenomeni di erosione, ovvero di avanzamento della linea di riva causato dall’accumulo di sedimenti marini lungo il litorale;
4. Poiché la linea di riva non è un elemento fisico fisso, ma è soggetta a continue variazioni, si rende necessario disporre di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato e a tal fine risulta indispensabile riservare alla Regione il monitoraggio a scala regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa, e mantenere in capo alle province il monitoraggio finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa di propria competenza;
5. Il costante aggiornamento del quadro conoscitivo è garantito altresì attraverso il sistema informativo regionale della costa che, oltre a riportare i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio, contiene il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri, nonché tutti i dati a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni.
6. Altra esigenza che la presente legge intende soddisfare, è quella di garantire l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di tutela della costa e, prima ancora, la condivisione delle scelte programmatorie, attraverso l’istituzione, analogamente a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, di una conferenza partecipata dagli organi politici degli enti interessati e supportata da una comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture tecniche competenti appartenenti ai medesimi enti;
7. Occorre, altresì, semplificare e accelerare le procedure amministrative volte al rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, finalizzati al recupero e riequilibrio della fascia costiera, non solo attraverso la previsione, in coerenza con la normativa nazionale, di forme di semplificazione procedurale, ma anche riservando alla Regione il rilascio, nell’ambito di un medesimo procedimento, dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi che riguardano il territorio di più comuni, ferme restando le competenze amministrative statali in materia di gestione del demanio marittimo e di autorizzazioni all’immersione in mare, nonché quelle comunali per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari;
8. Infine, al fine di preservare la normale dinamica della costa, è necessario che, nell’ambito delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, comma 2, della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 12 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della
“ c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri definite di competenza regionale dal documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis; ”.
2. Dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 12 della
“1 sexies. In materia di difesa della costa e degli abitati costieri, oltre alle funzioni di cui al comma 1, lettera c), la Regione provvede:
a) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 16 bis, in attuazione delle strategie di intervento definite nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla
b) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;
c) al contestuale rilascio, nell’ambito di uno stesso procedimento, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, di recupero e riequilibrio della fascia costiera che interessano il territorio di più comuni:
1) delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, comma 2, della
2) di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all’articolo 27, comma 3, della
d) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, di linee guida concernenti:
1) la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell’ambito delle attività di monitoraggio, di cui all’articolo 16 ter, comma 5;
2) indirizzi per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 16 sexies, comma 3. ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 3. Inserimento del titolo IV bis nella
1. Dopo l’articolo 16 del titolo IV della
Art 4. Inserimento dell'articolo 16 bis nella
1. Dopo l'articolo 16 nel titolo IV bis della
“ Art. 16 bis. Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Nell’ambito del PAER di cui alla
2. In attuazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel PAER, e specificati nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 9 della
a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri di competenza regionale, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), ed il relativo cronoprogramma;
b) le opere di competenza provinciale e gli interventi di manutenzione, di cui all’articolo 14, comma 1, rispettivamente lettere b) e c), finanziati anche parzialmente con risorse del bilancio regionale, ed il relativo crono programma;
c) i soggetti attuatori delle opere di cui alla lettera a), eventualmente individuati ai sensi del comma 5;
d) il quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all’individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;
e) le attività per l’implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell’evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.
3. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera contiene altresì una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all’anno precedente.
4. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera è redatto su base triennale ed è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Per la realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di rispettiva competenza, la Regione e le province possono stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell’articolo 44 della
Art. 5. Inserimento dell'articolo 16 ter nella
1. Dopo l'articolo 16 bis della
“ Art. 16 ter. Monitoraggio
1. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la Regione effettua il monitoraggio a scala regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.
2. Le province svolgono le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del supporto tecnico del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), nel rispetto delle forme e modalità di cui alla
4. La Regione può altresì collaborare con università o centri di ricerca, previa stipula di appositi accordi di collaborazione scientifica nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, finalizzati alla realizzazione di studi e ricerche o allo sviluppo di metodologie e tecniche innovative funzionali alle attività di monitoraggio.
5. Al fine di uniformare i criteri per le attività monitoraggio di cui al presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva linee guida per la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento. ”.
Art. 6. Inserimento dell'articolo 16 quater nella
1. Dopo l’articolo 16 ter della
“ Art. 16 quater. Conferenza permanente per la tutela della costa
1. Al fine di garantire la condivisione delle scelte programmatorie e di raccordare e coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, è istituita, presso la Giunta regionale, la Conferenza permanente per la tutela della costa, di seguito definita “conferenza”, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. In particolare la conferenza:
a) formula proposte per la predisposizione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis;
b) fornisce indirizzi per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative di recupero e riequilibrio della fascia costiera, che gli enti partecipanti, in relazione alle funzioni di competenza, provvedono a recepire con propri atti.
2. La conferenza favorisce altresì il coordinamento delle iniziative poste in essere dalla Regione, dagli enti locali, nonché dagli enti ed organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario.
3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle provincie costiere o loro delegati, nonché da cinque sindaci dei comuni costieri, o loro delegati, individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale.
4. La conferenza approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.
5. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti degli enti parco interessati e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.
6. A supporto della conferenza è istituito un comitato tecnico, denominato “Osservatorio regionale della costa”, composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture tecniche competenti in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera appartenenti agli enti di cui al comma 3.
7. L’Osservatorio regionale della costa, provvede altresì a supportare gli enti partecipanti nell’esercizio dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter, nonché nella valutazione dei fattori che influenzano la morfodinamica costiera.
8. La partecipazione alla conferenza e all’Osservatorio regionale della costa è a titolo gratuito. ”.
Art. 7. Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 16 quater della
“ Art. 16 quinquies. Sistema informativo regionale della costa
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla
a) i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;
b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;
c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione e dalle province;
d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.
2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla
3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del
Art. 8. Inserimento dell'articolo 16 sexies nella
1. Dopo l’articolo 16 quinques della
“ Art. 16 sexies. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della
1. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, della
2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall’articolo 109 del
3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione è accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le modalità di attuazione dell’intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui all’articolo 12, comma 1 sexies, lettera d).
4. L’autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da realizzare con cadenza annuale, l’autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali interventi ed ha validità per l’intera durata del programma. ”.
Art. 9. Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di recupero e riequilibrio del litorale di cui alla presente legge, nonché del monitoraggio, sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
Art. 10. Disposizioni finali e transitorie
1. Fino all’approvazione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 16 bis della
2. Ai fini della formazione e gestione del sistema informativo regionale della costa di cui all’articolo 16 quinquies della
3. Le linee guida di cui all’articolo 12, comma 1 sexies, lettera d), della