Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.6 sport e tempo libero |
Data: | 23/12/2014 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 5 della l.r. 8/2006 |
Art. 2 . Modifiche all’articolo 8 della l.r. 8/2006 |
Art. 3 . Modifiche all’articolo 9 della l.r. 8/2006 |
Art. 4 . Modifiche all’articolo 10 della l.r. 8/2006 |
Art. 5 . Modifiche all’articolo 12 della l.r. 8/2006 |
Art. 6 . Modifiche all’articolo 18 della l.r. 8/2006 |
Art. 7 . Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006 |
Art. 8 . Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 8/2006 |
§ 3.6.26 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 84.
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 64)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Con la
2. Il regolamento d’attuazione della
3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;
4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell’alveo delle attività riconducibili all’autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell’igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;
5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle capacità organizzative e tecnico-gestionali degli operatori del settore. Tali capacità si esplicano principalmente attraverso la predisposizione delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento delle stesse alla propria specifica realtà, all'interno delle norme di riferimento e della responsabilità dell'operatore; tali procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione per le attività di verifica degli organismi preposti ai controlli;
Approva la presente legge:
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“ 1 bis. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma 3. ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 8 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della
3. Dopo il comma 4, dell’articolo 8 della
“ 4 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), l’area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l’obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua. ”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della
“ 6 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. ”
Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“ 1 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:
a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;
b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;
c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell’area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5;
d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all’articolo 16 comma 2. ”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 12 della
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 12 della
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della
“ 7 bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all’esperienza consolidata dell’operatore e alla valutazione del rischio dell’impianto. ”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 19 della
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della
“ 1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016. ”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della
“ 1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1. ”
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della
“ 3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015 ”.
4. Il comma 4 dell'articolo 19 della
“ 4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale. ”.
Art. 8. Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“ Art. 26 - Disposizioni finali
1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della