Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 01/12/2014 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 21/2010 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 21/2010 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 21/2010 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 21/2010 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 21/2010 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 21/2010 |
Art. 8. Norma finale |
§ 3.5.146 - L.R. 1 dicembre 2014, n. 73.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in tema di sistema regionale delle attività teatrali.
(B.U. 10 dicembre 2014, n. 60)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) ed m), dello Statuto;
Vista la
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Occorre effettuare alcune modifiche alla
2. L’articolo 3, comma 5, del d.m. beni culturali 1 luglio 2014, individua, per l'ambito della prosa, una suddivisione in settori che prevede, tra gli altri, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, diversamente da quanto stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 novembre 2007 (Criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività teatrali) che prevedeva invece i teatri di produzione ad iniziativa pubblica e i teatri stabili di innovazione;
3. Gli articoli 10 e 11 del d.m. beni culturali 1 luglio 2014, introducono, rispettivamente, la definizione di:
- “Teatro nazionale”, come organismo che svolge attività teatrale “di notevole prestigio nazionale e internazionale”, e che si connota per la propria “tradizione e storicità”;
- “Teatro di rilevante interesse culturale”, come organismo che svolge attività di produzione teatrale di “rilevante interesse culturale prevalentemente nell’ambito della regione di appartenenza”.
4. I sopracitati articoli 10 e 11 del d.m. beni culturali 1 luglio 2014 stabiliscono, rispettivamente, la seguente condizione, congiuntamente ad altre, per la concessione di contributi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
- per i teatri nazionali, “l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale”;
- per i teatri di rilevante interesse culturale, “l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale”;
5. Si rende necessario, pertanto, apportare modifiche sia all'apparato definitorio sia alle forme del sostegno regionale previsti dalla
6. L’articolo 43, comma 1, lettera b), del d.m. beni culturali 1 luglio 2014 introduce, inoltre, tra le azioni trasversali, la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino, tra gli altri, progetti finalizzati alla coesione e all’inclusione sociale.
7. In armonia con la norma citata al punto 6, si ritiene opportuno specificare, all’articolo 39, comma 2, della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 34 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 34 della
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 34 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 2 dell'articolo 35 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 36 della
1. Nella rubrica dell'articolo 36 della
2. Al comma 1 dell’articolo 36 della
3. Al comma 4 dell'articolo 36 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 39 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della
“ b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale ”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 39 della
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 39 della
“ e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale ”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 40 della
1. Al comma 3 dell'articolo 40 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 43 della
1. Nella rubrica dell’articolo 43 della
2. Il comma 2 dell'articolo 43 della
3. Al comma 4 dell'articolo 43 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 53 della
1. Alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 53 della
Art. 8. Norma finale
1. Ai fini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, per l’anno 2015 il termine previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della