Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, informazione e beni culturali |
Data: | 27/01/2015 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1 . Oggetto e finalità |
Art. 2 . Individuazione dei beni e criteri per il recupero |
Art. 3. Programmazione regionale |
§ III.5.32 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 2.
Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi
(B.U. 30 gennaio 2015, n. 16)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La Regione Puglia riconosce i trabucchi storici ubicati lungo la costa pugliese, come definiti all’articolo 2, comma 1, quali beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e dalla
2. Con ordinanza comunale, chiunque danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, i trabucchi di cui alla presente legge e sanzionato con la sanzione amministrativa da un minimo di euro quindicimila a un massimo di euro centocinquantamila e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell’esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati.
Art. 2. Individuazione dei beni e criteri per il recupero
1. Il trabucco, manufatto storico rappresentativo di un antico metodo di pesca, ancora oggi praticato, presenta le seguenti caratteristiche strutturali essenziali:
a) un palchetto centrale in tavole di abete, poggiante su una struttura di pali lignei di pino o quercia conficcati nella roccia;
b) due argani per manovrare la rete della pesca tradizionale;
c) cinque antenne di legno d’abete che sorreggono la rete, sostenute da fili di ferro zincato o altro idoneo materiale, passanti per almeno due montanti;
d) la “rete grande” di forma rettangolare con maglie che si restringono verso il centro;
e) un freno in acqua, dal lato della pesca, insabbiato nel fondale al fine di contrastare le correnti marine;
f) talvolta un capanno per il ricovero delle reti e una passerella, entrambi in legno.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove il censimento georeferenziato dei trabucchi, sia quelli ancora esistenti, sia quelli scomparsi, includendoli nella Carta dei beni culturali di cui all’articolo 3, comma 1, lett. j), della
3. La Giunta regionale detta linee guida per il recupero, il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicando anche le funzioni compatibili. Le linee guida sono recepite nel piano paesaggistico regionale.
Art. 3. Programmazione regionale
1. La Regione include la conservazione, la valorizzazione, il recupero o il ripristino dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della
2. Nel rispetto di quanto stabilito in relazione ai beni culturali dal
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della