§ 51.4.136 - D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101.
Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:01/07/2014
Numero:101


Sommario
Art. 1 . Modifiche al codice di procedura penale
Art. 2 . Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di [...]
Art. 3 . Copertura finanziaria
Art. 4 . Entrata in vigore


§ 51.4.136 - D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101.

Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

(G.U. 17 luglio 2014, n. 164)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al codice di procedura penale

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 293:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

     a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

     b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

     c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

     d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

     e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

     f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

     g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

     h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

     i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.»;

     2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

     1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.»;

     b) all'articolo 369, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.»;

     c) all'articolo 294, al comma 1-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.»;

     d) all'articolo 369-bis:

     1) al comma 1, dopo le parole: «e 416,» sono inserite le seguenti: «ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis,»;

     2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

     «d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;»;

     e) all'articolo 386 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

     a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

     b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

     c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

     d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

     e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

     f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

     g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

     h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

     i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.»;

     3) al comma 3 dopo le parole: «che lo hanno determinato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonchè la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis»;

     f) all'articolo 391, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.».

 

     Art. 2. Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

     1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo le parole: «del suo contenuto» sono inserite le seguenti: «e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa».

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.