§ 4.5.99 - L.R. 4 agosto 2014, n. 15.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:04/08/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1 . (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 )
Art. 2 . (Modificazioni dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 )
Art. 3 . (Decorrenza dell'efficacia)


§ 4.5.99 - L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).

(B.U. 6 agosto 2014, n. 38)

 

     Art. 1. (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), le parole: " lettere a), b), c), d), e), f), g) " sono sostituite dalle seguenti " lettere b), c), d), e), f), g) ".

 

          Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è sostituita dalla seguente: " b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando è intervenuta la riabilitazione; ".

3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.

 

          Art. 3. (Decorrenza dell'efficacia)

1. Gli articoli 4 e 6 della l.r. 17/1994, come modificati dalla presente legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi dell'articolo 7 della medesima l.r. 17/1994, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.