§ 2.2.252 - L.R. 18 luglio 2014, n. 12.
Modificazioni della legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:18/07/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1 . (Ratifica delle modifiche dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla l.r. Umbria [...]
Art. 2 . (Modificazioni all'art. 4 della l.r. 28/2013 )
Art. 3 . (Norme finali)


§ 2.2.252 - L.R. 18 luglio 2014, n. 12.

Modificazioni della legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche).

(B.U. 23 luglio 2014, n. 36)

 

     Art. 1. (Ratifica delle modifiche dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell'articolo 43, comma 2, lettera g) dello Statuto regionale, ratifica le modifiche contenute nell'allegato alla presente legge, all'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche di cui alla legge della Regione Umbria 20 novembre 2013, n. 28 (Ratifica dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche) ed alla legge della Regione Marche 25 novembre 2013, n. 40 (Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche).

 

          Art. 2. (Modificazioni all'art. 4 della l.r. 28/2013 )

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/2013 le parole: " dell'ultima delle leggi regionali di ratifica " sono sostituite dalle seguenti: " dello statuto e del regolamento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo ".

 

          Art. 3. (Norme finali)

1. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali che recepiscono le modifiche dell'Accordo contenute nell'allegato alla presente legge. Entro centottanta giorni dalla data della suddetta entrata in vigore è, altresì, nominato il direttore generale dell'Istituto.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 2 della l.r. 28/2013, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano alle attività di controllo che restano disciplinate dall'articolo 18 dell'Accordo ratificato dall'articolo 1 della l.r. 28/2013 .

3. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2 dell'Accordo, ratificato dall'articolo 1 della l.r. 28/2013, inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica della modifica dell'allegato Accordo.