Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 12/11/2014 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all’articolo 3 della l.r. 40/2012 |
Art. 2 . Modifiche all’articolo 4 della l.r. 40/2012 |
Art. 3 . Modifiche all’articolo 5 della l.r. 40/2012 |
Art. 4 . Modifiche all’articolo 6 della l.r. 40/2012 |
Art. 5 . Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2012 |
Art. 6 . Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2012 |
Art. 7 . Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 40/2012 |
Art. 8 . Inserimento dell’ articolo 13 bis nella l.r. 40/2012 |
Art. 9. Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012 |
§ 6.1.349 - L.R. 12 novembre 2014, n. 68.
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).
(B.U. 19 novembre 2014, n. 55)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Considerato quanto segue:
1. Ad oltre un anno dall’entrata in vigore della
2. A tal fine, si ritiene opportuna una più esatta definizione delle modalità di acquisizione degli elementi di conoscenza necessari al collegio, con particolare riferimento all’attività delle commissioni consiliari ed all’attività emendativa di aula relative agli atti sottoposti all’esame del collegio;
3. Si prevedono disposizioni di maggiore snellezza per le riunioni del collegio in caso di occasionale assenza di uno dei componenti;
4. Per quanto attiene alla durata in carica del collegio, è opportuno modificare l’iniziale previsione di tre anni, innalzandola a cinque al fine di assicurare una maggiore continuità dell’organismo e di non vanificare il patrimonio di conoscenze da questo acquisite sulla struttura e le caratteristiche del bilancio regionale, tanto più nell‘attuale fase di adattamento del bilancio stesso alle linee di armonizzazione di tutti i bilanci pubblici;
5. Verificate, nella concreta esperienza, la quantità e qualità di impegno professionale richieste al collegio per lo svolgimento dei compiti assegnati ed effettuata, altresì, un’analisi comparativa con la disciplina di analoghi organismi operanti presso le altre regioni e i maggiori enti locali, si ritiene congruo ridefinire, sia pure in ridotta misura, il compenso attribuito;
6. Si introduce inoltre la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con deliberazione della Giunta regionale, a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’articolo 22 del d.lgs 118/2011, in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 6 dell’articolo 3 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“ 1 bis. A decorrere dall’esercizio 2015, al collegio può inoltre essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all’articolo 22, comma 3, lettera d), del
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della
“ 1 ter. Gli adempimenti conseguenti all’attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis, riguardano esclusivamente l’esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell’entrata in vigore del presente comma. ”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“ 3 bis. Il Consiglio regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la comunicazione degli emendamenti approvati dall’aula agli atti sui quali il collegio ha espresso il proprio parere. ”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“ 3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età. ”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“ 2 bis. Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’indennità di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.”.
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“ Art. 13 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 90.000,00 per l'anno 2014 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2015 e 2016.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
ANNO 2014
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
ANNO 2015
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
ANNO 2016
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi e per l’eventuale attuazione dell’articolo 10, comma 2 bis, si fa fronte con legge di bilancio. ”.
Art. 8. Inserimento dell’ articolo 13 bis nella
1. Dopo l’articolo 13 della
“ 13 bis - Norma transitoria
1. Il collegio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio dall’entrata nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3. ”.
Art. 9. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 11 del preambolo della
“ 11 bis. Si introduce la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con delibera della Giunta regionale e a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’articolo 22 del