§ 5.4.239 - L.R. 3 novembre 2014, n. 62.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:03/11/2014
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 25 della l.r.67/2003
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.4.239 - L.R. 3 novembre 2014, n. 62. [1]

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

(B.U. 5 novembre 2014, n. 52)

 

PREAMBOLO

 

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

 

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Appare necessario modificare la l.r. 67/2003 al fine di introdurre disposizioni procedurali volte a garantire la massima accelerazione dei tempi di approvazione dei progetti delle opere, delle procedure di individuazione del contraente e di esecuzione delle opere;

 

2. A tal fine appare utile disciplinare le modalità attuative dell'articolo 9 del d.l.133/2014, nell'ambito degli interventi di superamento dell’emergenza per eventi dichiarati di rilevanza regionale;

 

3. Data la necessità di avere strumenti normativi adeguati ad affrontare l’urgenza degli interventi necessari a ricondurre a normalità le zone del territorio toscano oggetto delle recenti calamità alluvionali, si ritiene opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 25 della l.r.67/2003

1. L’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“ Art. 25 - Criteri e procedure per l’attuazione degli interventi regionali per il superamento dell’emergenza

1. Le attività di ripristino e ricostruzione devono avvenire in modo da garantire il ripristino e la messa in sicurezza o la riduzione del rischio; a tale fine gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza, ancorché realizzati con le procedure e le risorse straordinarie di protezione civile, sono integrati con la pianificazione ordinaria di settore.

2. Ferme restando le ulteriori disposizioni di accelerazione adottate, anche in deroga alla normativa vigente, con le ordinanze di cui all’articolo 27, gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza sono realizzati secondo le procedure di cui al presente articolo.

3. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla ricognizione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza funzionali alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, necessari per il superamento dell'emergenza. Con la medesima deliberazione viene certificata l’indifferibilità degli interventi che costituiscono “estrema urgenza” ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

4. La ricognizione di cui al comma 3, ricomprende gli interventi già inclusi nel documento annuale per la difesa del suolo, di cui all’articolo 12quinquies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), per i quali l’evento emergenziale ha determinato l'estrema urgenza e l’indifferibilità, anche ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.

5. Le opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza sono opere di competenza regionale ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 91/1998. Si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998.

6. Agli interventi certificati di “estrema urgenza” di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del d.l. 133/2014.

7. Al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per l'approvazione dei progetti degli interventi, il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca apposita conferenza di servizi, cui si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si osservano in ogni caso i termini minimi fissati da tali disposizioni.

8. Nel valutare le specifiche risultanze della conferenza dei servizi, ai fini della definizione dell'esito della conferenza di servizi stessa, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6 bis, della l. 241/1990, si tiene conto dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera di estrema urgenza.

9. La deliberazione di cui al comma 3, può altresì prevedere che il Presidente della Giunta regionale assuma le funzioni di Commissario straordinario per sovraintendere all’esecuzione degli interventi.

10. Il Commissario straordinario individua i dirigenti regionali responsabili degli interventi gestiti direttamente dalla Regione e, se del caso, nomina soggetti attuatori o enti avvalsi.

11. Nell'ambito dello svolgimento della conferenza di servizi, in caso di dissenso manifestato da una delle amministrazioni competenti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, il Commissario straordinario convoca l'amministrazione dissenziente al fine di individuare una soluzione condivisa.

12. Se l'intesa non viene raggiunta nel termine di trenta giorni, il Commissario straordinario instaura la procedura di cui all’articolo 14 quater, comma 3, della l.241/1990.

13. Il Commissario straordinario comunica tempestivamente al Consiglio regionale il cronoprogramma degli interventi da realizzare in somma urgenza, li approva e svolge il relativo monitoraggio. Nel caso in cui dal monitoraggio emerga uno scostamento dai termini previsti nel cronoprogramma superiore a quindici giorni, non giustificato da circostanze oggettive, il Commissario straordinario provvede alla revoca del soggetto incaricato della realizzazione dell'intervento e individua un nuovo soggetto competente”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 25 giugno 2020, n. 45.