Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 06/05/2014 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all’ articolo 6 della l.r. 46/2013 |
Art. 2 . - Entrata in vigore |
§ 1.3.30 - L.R. 6 maggio 2014, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
(B.U. 7 maggio 2014, n. 19)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 4 e 72 dello Statuto
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 6, comma 3, della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’ articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“ 3. Ai componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall’articolo 6 bis, comma 4, della
Art. 2. - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.