Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 20/05/2014 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1 . Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 |
§ IV.7.44 - L.R. 20 maggio 2014, n. 25.
Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).
(B.U. 26 maggio 2014, n. 66)
Art. 1. Integrazione all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della