§ 4.2.30 - R.R. 16 settembre 2013, n. 5.
Modifiche al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 "gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 zootecnia
Data:16/09/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1 . (Modifica dell’articolo 2 del r.r. 6/2009)
Art. 2 . (Modifica dell’articolo 3 del r.r. 6/2009)
Art. 3 . (Modifiche dell’articolo 4 del r.r. 6/2009)
Art. 4 . (Sostituzione dell’articolo 5 del r.r. 6/2009)
Art. 5 . (Modifiche dell’articolo 8 del r.r. 6/2009)
Art. 6 . (Modifiche dell’articolo 10 del r.r. 6/2009)


§ 4.2.30 - R.R. 16 settembre 2013, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 "gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11"

(B.U. 26 settembre 2013, n. 75)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 del r.r. 6/2009)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11) è abrogata.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 3 del r.r. 6/2009)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del r.r. 6/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La cattura delle specie di cui al comma 2 è effettuata nel rispetto della normativa sanitaria riguardante la classificazione delle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi.”.

 

     Art. 3. (Modifiche dell’articolo 4 del r.r. 6/2009)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 6/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. I consorzi comunicano alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni intervenute nella compagine organizzativa entro trenta giorni dal loro verificarsi.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del r.r. 6/2009, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso in cui la percentuale delle imprese aderenti non scenda al di sotto del 50 per cento, il consorzio ha un anno di tempo per ricostituire la percentuale prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera a). In mancanza di tale ricostituzione nel termine indicato, si procede alla revoca di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.”.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 5 del r.r. 6/2009)

1. L’articolo 5 del r.r. 6/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Piano di gestione)

1. I consorzi definiscono, nei limiti della disciplina della pesca statale e comunitaria, le seguenti misure tecniche e di gestione:

a) i quantitativi giornalieri massimi pescabili da ciascuna impresa, anche in considerazione degli eventuali limiti massimi stabiliti dalla Regione;

b) l’uso degli attrezzi consentiti nel massimo rispetto della fauna e della flora ittica secondo le prescrizioni stabilite dalla Regione;

c) i periodi di tempo per lo svolgimento dell’attività di pesca;

d) i punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell’area di pertinenza del consorzio, gli orari e le modalità di sbarco;

e) la costituzione di aree di ripopolamento;

f) i periodi massimi di attività;

g) i periodi minimi di fermo pesca;

h) i periodi e le zone di semina o riposo;

i) le quantità massime di prelievo annuo e le zone di raccolta.

2. Ciascun consorzio, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale e alla competente Capitaneria di porto il piano di gestione, redatto e firmato da un ricercatore afferente a un istituto di ricerca pubblico o comunque riconosciuto dal Ministero competente.

3. Il piano di gestione è approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e presentato ai soci in occasione di un’assemblea da svolgersi entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il piano è redatto alla luce delle informazioni biologiche e gestionali raccolte nel periodo precedente, adeguatamente documentate e riassunte nella relazione di cui al comma 5 e deve contenere le informazioni di cui al comma 1.

5. Il piano di gestione contiene anche una relazione consuntiva dell’attività svolta, riferita all’anno in corso, da cui risultino:

a) numero di barche iscritte al consorzio;

b) periodi di fermo tecnico;

c) periodi di fermo volontario, con specifica delle aree;

d) numero mensile di giorni di pesca e stima giornaliera delle ore di pesca;

e) piano delle quote di pesca giornaliere per barca;

f) sbarcato mensile e media giornaliera per barca;

g) resoconto dettagliato delle azioni di gestione e delle azioni di sperimentazione;

h) analisi comparata dell’andamento negli anni dello sforzo di pesca e di altri parametri correlati;

i) analisi dettagliata degli scostamenti dal piano di gestione preventivato riguardante l’anno, con previsione per il periodo decorrente dal momento della redazione al 31 dicembre successivo.

6. La Giunta regionale può formulare osservazioni sul piano presentato, alle quali il consorzio è tenuto ad adeguarsi. In mancanza, le parti in contrasto con le osservazioni sono annullate.

7. Eventuali variazioni alle misure tecniche contenute nel piano di cui al comma 2, qualora non incidenti sullo sforzo di pesca, sono comunicate in forma scritta da ciascun consorzio alla struttura organizzativa regionale competente in materia, alla Capitaneria di porto competente per territorio, alle imprese aderenti e non aderenti al consorzio, e sono esecutive, anche nei confronti dei pescatori non aderenti al consorzio medesimo, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di affissione all’albo della Capitaneria.

8. Per le imprese che non aderiscono ad alcuno dei consorzi riconosciuti viene fissato un limite massimo di prelievo pari a 200 chilogrammi giornalieri. Le stesse imprese possono esercitare la pesca esclusivamente tramite la tecnica denominata “dell’àncora” ai sensi del d.m. 22 dicembre 2000 (Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).”.

 

     Art. 5. (Modifiche dell’articolo 8 del r.r. 6/2009)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 6/2009 è inserita la seguente:

“a bis) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;”.

2. Al comma 4 dell’articolo 8 del r.r. 6/2009 le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

 

     Art. 6. (Modifiche dell’articolo 10 del r.r. 6/2009)

1. Al comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 6/2009 le parole: “In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2016”.

2. Il comma 6 dell’articolo 10 del r.r. 6/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini di una ottimale gestione della risorsa, la Giunta regionale può disporre la realizzazione di attività di studio e di analisi scientifica.”.