Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 04/12/2014 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20/2002) |
Art. 2 . (Norma transitoria) |
Art. 3 . (Entrata in vigore) |
§ 3.3.27 - L.R. 4 dicembre 2014, n. 32.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))
(B.U. 5 dicembre 2014, n. 49, suppl.)
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
a) il titolo è sostituito dal seguente: 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)';
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'Art. 1
(Finalità)
1. La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.';
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'Art. 2
(Funzioni di comuni, province e Regione)
1. I comuni:
a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;
b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;
c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal
2. Le province:
a) predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria ed organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province stesse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4;
b) istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;
c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.
3. A partire dall'anno 2015, la Regione, entro il mese di marzo, predispone un Programma regionale triennale di eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie da attuarsi per il tramite delle province ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al successivo comma 4.
4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Metodologie di eradicazione)
1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:
a) armi comuni da sparo;
b) armi da lancio individuale;
c) gassificazione controllata;
d) sterilizzazione controllata;
e) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;
f) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;
g) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.
2. Le province, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzano all'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso.
3. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.';
e) all'articolo 4, comma 1, le parole 'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)' sono sostituite dalla seguente: 'ISPRA';
f) all'articolo 4, comma 3, la parola 'INFS' è sostituita dalla seguente: 'ISPRA';
g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Al fine di consentire in via straordinaria la prosecuzione delle misure di contenimento della nutria previste dalla disciplina antecedente alle modifiche all'articolo 2 della
Art. 2. (Norma transitoria)
1. Al fine di dare continuità all'attività di contenimento della specie in atto sul territorio regionale, fino all'approvazione dei piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, le province attuano sul territorio regionale le azioni con le modalità stabilite dai Piani di contenimento provinciali in vigore alla data del 21 agosto 2014 e compatibili con quanto disposto dalla presente legge. Gli operatori in possesso di autorizzazione o abilitazione provinciale valida alla data del 21 agosto 2014 possono esercitare l'attività di contenimento ed eradicazione secondo le modalità stabilite negli atti autorizzativi o abilitativi emessi dalle province fino alla loro scadenza, salvo revoca.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.