§ 2.1.350 - L.R. 4 giugno 2014, n. 16.
Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria - Integrazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:04/06/2014
Numero:16


Sommario
Art. 1 . (Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre [...]
Art. 2 . (Entrata in vigore)


§ 2.1.350 - L.R. 4 giugno 2014, n. 16.

Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria - Integrazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifica della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011)

(B.U. 6 giugno 2014, n. 23, suppl.)

 

     Art. 1. (Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011))

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è inserito il seguente:

'Art. 19 bis. (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Le aziende sanitarie ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l'equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale.'.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011), le parole: 'dall'articolo 6 del d.l. 78/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010' [1].

 

          Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.