Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 04/06/2014 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1 . (Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre [...] |
Art. 2 . (Entrata in vigore) |
§ 2.1.350 - L.R. 4 giugno 2014, n. 16.
Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria - Integrazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifica della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011)
(B.U. 6 giugno 2014, n. 23, suppl.)
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 19 bis nella
1. Dopo l'articolo 19 della
'Art. 19 bis. (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Le aziende sanitarie ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 21 della