§ 3.1.91 - R.R. 9 aprile 2014, n. 1.
Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:09/04/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 19 del regolamento regionale 2/2009 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 [...]
Art. 2 . (Modifiche alla nota 35 dell’allegato “A” al regolamento regionale 2/2009 )
Art. 3 . (Modifiche alla nota 27 dell’allegato “B” al regolamento regionale 2/2009 )
Art. 4 . (Modifiche all’allegato “OD” al regolamento regionale 2/2009 )
Art. 5 . (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 3/2010 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, [...]
Art. 6 . (Modifiche ai punti 2.07 e 2.07.1 dell’allegato “AAUT” al regolamento regionale 3/2010)
Art. 7 . (Modifiche al punto 1.04 dell’allegato “AS” al regolamento regionale 3/2010 )
Art. 8 . (Modifiche all’allegato “CAV” al regolamento regionale 3/2010 )


§ 3.1.91 - R.R. 9 aprile 2014, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”.

(B.U. 16 aprile 2014, n. 5)

 

     Art. 1. (Modifiche all’articolo 19 del regolamento regionale 2/2009 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” )

1. Il comma 1 dell’articolo 19 del regolamento regionale è sostituito dal seguente:

“1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa.".

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Qualora l’ospitalità diffusa sia localizzata in Comuni con un complessivo numero di residenti non superiore a 5.000, ovvero localizzate in un unico Comune il limite minimo dei posti letto, comprensivo dei posti letto aggiuntivi è fissato a 25.”.

 

          Art. 2. (Modifiche alla nota 35 dell’allegato “A” al regolamento regionale 2/2009 )

1. Alla nota 35 dell’allegato “A” del regolamento regionale n. 2/2009 la parola “2013” è sostituita dalla seguente “2014”.

 

          Art. 3. (Modifiche alla nota 27 dell’allegato “B” al regolamento regionale 2/2009 )

1. Alla nota 27 dell’allegato “B” del regolamento regionale n. 2/2009 la parola “2013” è sostituita dalla seguente “2014”.

 

          Art. 4. (Modifiche all’allegato “OD” al regolamento regionale 2/2009 )

1. Il punto 2.01 dell’allegato “OD” al regolamento regionale n. 2/2009 è soppresso.

2. Il punto 2.03 dell’allegato “OD” al regolamento regionale n. 2/2009 è soppresso.

 

          Art. 5. (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 3/2010 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 del regolamento regionale n. 3/2010 le parole “, le case e appartamenti per vacanze” sono soppresse.

 

          Art. 6. (Modifiche ai punti 2.07 e 2.07.1 dell’allegato “AAUT” al regolamento regionale 3/2010)

1. I punti “2.07” e “2.07.1” dell’allegato “AAUT” al regolamento regionale n. 3/2010 sono soppressi.

 

          Art. 7. (Modifiche al punto 1.04 dell’allegato “AS” al regolamento regionale 3/2010 )

1. Il punto 1.04 dell’allegato “AS” al regolamento regionale 3/2010 è sostituito dal seguente:

01.04.00 un servizio igienico dotato di lavabo, wc, bidet e doccia dotata di piatto doccia per portatori di handicap; un wc ogni 30 ospiti, 1 doccia ogni 30 ospiti, 1 lavabo ogni 30 ospiti ed un lavello per stoviglie ogni 10 piazzole (1)(4)

2. All’allegato “AS” dopo la nota (3) è inserita la seguente nota:

“(4) per le strutture esistenti alla data del 1 gennaio 2014 o per quelle i cui progetti a tale data siano già stati avviati, tale requisito deve essere adeguato entro il 31 dicembre 2015.”.

 

          Art. 8. (Modifiche all’allegato “CAV” al regolamento regionale 3/2010 )

1. Il punto 2.09.2 dell’allegato “CAV” al regolamento regionale 3/2010 è sostituito dal seguente:

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