Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 04/03/2014 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 |
Art. 2 . Abrogazioni |
§ 10.3.232 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
(G.U. 22 marzo 2014, n. 68)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.»;
c) all'articolo 5, comma 9, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
d) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni»;
e) all'articolo 22, comma 5, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
f) all'articolo 22, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.».
Art. 2. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 13, comma 2-bis, e articolo 36-bis, del
b) articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al