§ 1.5.25 - L.R. 7 marzo 2014, n. 2.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:07/03/2014
Numero:2


Sommario
Art. 1 . (Modificazione dell'articolo 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)
Art. 2 . (Modificazione dell'articolo 46 della l.r. 14/2010 )
Art. 3 . (Modificazione dell'articolo 47 della l.r. 14/2010 )
Art. 4 . (Modificazione dell'articolo 48 della l.r. 14/2010)
Art. 5 . (Decorrenza dell'efficacia)


§ 1.5.25 - L.R. 7 marzo 2014, n. 2.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

(B.U. 8 marzo 2014, n. 11)

 

Art. 1. (Modificazione dell'articolo 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione), è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'ipotesi di sospensione di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 non si applica nel caso di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dello Statuto .".

 

     Art. 2. (Modificazione dell'articolo 46 della l.r. 14/2010 )

1. Al comma 1 dell'articolo 46, della l.r. 14/2010, le parole: "tra il 15 aprile e il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum".

 

     Art. 3. (Modificazione dell'articolo 47 della l.r. 14/2010 )

1. L'articolo 47 della l.r. 14/2010 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 47

(Rinvio)

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.

2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.".

 

     Art. 4. (Modificazione dell'articolo 48 della l.r. 14/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 14/2010 , le parole: "la risposta affermativa raggiunge la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite dalle seguenti: "la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi".

 

     Art. 5. (Decorrenza dell'efficacia)

1. Gli articoli 46, 47 e 48 della l.r. 14/2010 , come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, si applicano anche ai referendum consultivi di cui alla sezione IV del Capo III della l.r. 14/2010, avviati, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.