Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum |
Data: | 26/02/2014 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 ) |
Art. 2. (Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 ) |
Art. 3. (Norma transitoria) |
§ 1.5.24 - L.R. 26 febbraio 2014, n. 1. [1]
Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale).
(B.U. 5 marzo 2014, n. 10)
Art. 1. (Integrazione all' articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.".
Art. 2. (Modificazione all' articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 3. (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed è rieleggibile.
[1] Abrogata dall'art. 410 della