Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 05/02/2014 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1 . - Sostituzione dell' articolo 18 della l.r. 23/2007 |
Art. 2 . Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2007 |
§ 2.1.305 - L.R. 5 febbraio 2014, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).
(B.U. 12 febbraio 2014, n. 7)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La disciplina vigente in Regione Toscana in materia di pubblicità dei documenti amministrativi circoscrive l'obbligo di pubblicazione in relazione a tipologie di atti, individuate in legge;
2. Con il
3. Le disposizioni contenute nel
4. Si rende pertanto necessaria una modifica dell'attuale disciplina della pubblicazione degli atti amministrativi contenuta nella
Approva la presente legge
Art. 1. - Sostituzione dell' articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
“ Art. 18 - Banche dati
1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca. ”.
Art. 2. Modifiche all'articolo 19 della
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della
“1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 19 della