Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 19/02/2014 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all' articolo 3 della l.r. 46/2013 |
Art. 2 . Modifiche all' articolo 4 della l.r. 46/2013 |
Art. 3 . Sostituzione dell 'articolo 6 della l.r. 46/2013 |
Art. 4 . Entrata in vigore |
§ 1.3.29 - L.R. 19 febbraio 2014, n. 9.
Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
(B.U. 26 febbraio 2014, n. 9)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. E' opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguarsi ai rilievi che il Governo ha formulato avverso la
2. E' opportuno riportare alla competenza unitaria del Consiglio regionale la designazione di tutti i componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all' articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della
“4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della
3. Il comma 5 dell'articolo 3 della
“5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della
“5 bis. In sede di prima applicazione del comma 2, come modificato dalla
Art. 2. Modifiche all' articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 3. Sostituzione dell 'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
“Art. 6
Sede, strutture e indennità dell'Autorità
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.
2. I c omponenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.
3. A i componenti dell’Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.".
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.