§ 5.3.437 - L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/01/2014
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva
Art. 2.  Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie
Art. 3.  Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio
Art. 4.  Accantonamenti tributari
Art. 5.  Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate
Art. 6.  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni
Art. 7.  Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province
Art. 8.  Risparmi sanità
Art. 9.  Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo
Art. 10. 
Art. 11.  Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.
Art. 12.  Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
Art. 13.  Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola
Art. 14. 
Art. 15.  Situazione debitoria EAS
Art. 16.  Dissalatori
Art. 17.  Rifinanziamento leggi di spesa
Art. 18.  Contenimento spesa nel settore dei trasporti
Art. 19. 
Art. 20.  Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali
Art. 21.  Banca della terra
Art. 22.  Cessioni di partecipazioni azionarie
Art. 23.  Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30.  Disposizioni in materia di personale precario
Art. 31.  Borse formative per l'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari
Art. 32.  Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione
Art. 33. 
Art. 34.  Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo
Art. 35.  Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44.  Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE 60/2012
Art. 45.  Norme in materia di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti
Art. 46. 
Art. 47.  Disposizioni varie
Art. 48.  Fondi globali e tabelle
Art. 49.  Effetti della manovra e copertura finanziaria
Art. 50.  Norma finale


§ 5.3.437 - L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale

(G.U.R. 31 gennaio 2014, n. 5)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili

Disposizioni varie

CAPO I

Disposizioni finanziarie e contabili

 

Art. 1. Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2014 è determinato in termini di competenza in 196.493 migliaia di euro.

 

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2015 un saldo netto da impiegare pari a 273.331 migliaia di euro e per l'anno 2016 un saldo netto da impiegare pari a 254.882 migliaia di euro.

 

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2014, in 330.000 migliaia di euro

 

     Art. 2. Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 6 e delle province, di cui all'articolo 7, per un ammontare complessivo pari a 90.000 migliaia di euro.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2012 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2011, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

 

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

 

7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni dell'obbligazione, ferme restando le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il suddetto anno.

 

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

10. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014, sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma 8, i residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni, per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato il venir meno della sussistenza delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.

 

11. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

12. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell' Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sino all'importo di 218.467 migliaia di euro, allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui alle leggi sotto elencate:

 

a) legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, articolo 27 e successive modifiche ed integrazioni. (trasporto pubblico locale - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476521);

 

b) legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 51 e successive modifiche ed integrazioni. (collegamenti isole minori - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476520).

 

13. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del bilancio della Regione il Fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 è incrementato dell'importo di 59.500 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 27.500 migliaia di euro mediante riduzione della dotazione finanziaria dei capitoli di cui all'Allegato 4 e delle relative autorizzazioni di spesa e quanto ad euro 32.000 migliaia dal recupero delle risorse regionali derivanti dall'attuazione del comma 12.

 

     Art. 4. Accantonamenti tributari

1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per l'anno 2014 è complessivamente determinato in 1.142.162 migliaia di euro per il 2014 [1].

 

2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:

a) quanto a 508.300 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 [2];

b) quanto a 80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per l'anno 2014 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome [3];

b bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012 [4];

c) [per la residua quota pari a 712.383 migliaia di euro per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse del bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le corrispondenti quantificazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9] [5].

 

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna 'A' dell'Allegato 2, per gli importi indicati nella colonna 'B' del medesimo Allegato.

 

4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.

 

5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata [6].

 

CAPO II

Disposizioni in materia di entrate

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni di norme in materia di entrate

1. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2014 al 2021, la quota di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento [7].

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

4. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le parole

'ovvero mediante versamento diretto, anche attraverso modalità telematiche, agli Uffici dell'Istituto cassiere della Regione siciliana.'.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

CAPO III

Disposizioni in materia di enti locali

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo [8].

1-bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico [9].

1-ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1-bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;

b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;

c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente [10].

1-quater. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo [11].

2. [Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte] [12].

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate [13].

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1,2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente [14].

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l’esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma10 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 [15].

7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 [16].

7 quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV [17].

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario [18].

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province

1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, è autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia di euro.

 

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili nonché per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I con-tributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

 

3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.

 

CAPO IV

Disposizioni di contenimento della spesa

 

     Art. 8. Risparmi sanità

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi è ridotta di 100 milioni di euro, senza alterare il livello e la qualità dei servizi offerti, attraverso la revisione delle procedure di acquisto e l'applicazione dei costi standard.

 

2. Previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario nonché della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal medesimo, i risparmi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono destinati a favorire l'integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.

 

     Art. 9. Soppressione delle cariche di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono abrogati.

 

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è sostituito dal seguente:

 

'1. L'attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria provinciale'.

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

4. I coordinatori sanitari e amministrativi nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadono automaticamente dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell'indennità ad essa collegata a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 10.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 11. Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 si applicano anche per il triennio 2014-2016.

 

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della L.R. 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la parola '2014' è sostituita dalla parola '2015'.

 

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 la parola '2014' è sostituita dalla parola '2015'.

 

4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 38.355 migliaia di euro, di cui 29.284 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) e 9.071 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

 

5. Per le medesime finalità del comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 45.523 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa di 44.523 migliaia di euro, destinati al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario regionale [19].

 

6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

 

5. Per le medesime finalità del comma 4 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 la spesa annua di 57.532 migliaia di euro, di cui 43.926 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati ed 13.606 migliaia di euro per il finanziamento di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario.

 

6. Previa convenzione con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS), società per azioni consortile, è autorizzata ad utilizzare il proprio personale per l'espletamento di servizi aggiuntivi nei musei regionali. A tal fine il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvede ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di servizi aggiuntivi apposite clausole che prevedano la possibilità di utilizzo del predetto personale.

 

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 12. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro [20].

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del Decreto Presidenziale 20 aprile 2007, n. 154 [21].

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1 [22].

 

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole al triennio 2010-2012 sono inserite le parole ed al triennio 2013-2015 .

 

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora l'amministrazione non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti di cui al comma 5 non può superare l'importo calcolato su una di-stanza di 15 chilometri.

 

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.

 

8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

 

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.

 

     Art. 13. Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola

1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.

 

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.

 

3. Entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente 'Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 [23].

 

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.

 

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

6. (Capoverso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.) I terreni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.

 

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 14.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 15. Situazione debitoria EAS

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani a carico dello stesso, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro [24].

 

     Art. 16. Dissalatori

1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è differito all'anno 2015. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2014.

 

     Art. 17. Rifinanziamento leggi di spesa

1. (Comma impugnato limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013 dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

7. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014.'.

 

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 18. Contenimento spesa nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata in 76.200 migliaia di euro.

 

2. Per le finalità di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

     Art. 19.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

CAPO V

Disposizioni in materia di patrimonio e società partecipate

 

     Art. 20. Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali

1. Al fine di concludere entro due anni le procedure di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo relative alla riforma agraria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce con decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni.

 

2. Le disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il quarto grado dell'originario assegnatario, purché abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione di convalida rilasciata dall'Ufficio fondiario dell'ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana.

 

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di cui al comma 1 l'ESA comunica individualmente agli attuali possessori l'avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene oppure, in caso di rinuncia da parte del possessore, al rientro del bene nella disponibilità dell'ESA.

 

4. I terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale n. 104/1950, che hanno subito variazioni nella destinazione d'uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, possono essere trasferiti ai soggetti di cui all'articolo 39 della citata legge regionale n. 104/1950 nonché ai soggetti di cui al comma 2, ancorché al valore di mercato.

 

5. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni a conclusione delle procedure di cui al comma 3 sono riversate dall'ESA, entro quindici giorni dall'acquisizione, in entrata al bilancio della Regione.

 

6. L'ESA, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, effettua la ricognizione dei beni immobili rientranti nella tipologia edilizia Borghi rurali che possono essere alienati. Successivamente, previa deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'economia e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'ESA procede alla vendita dei citati immobili attraverso procedure di evidenza pubblica. Le somme derivanti dalla dismissione dei predetti borghi rurali, sono riversate dall'ESA entro quindici giorni dall'acquisizione in entrata al bilancio della Regione.

 

     Art. 21. Banca della terra

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, è istituito l'Albo denominato 'Banca della Terra di Sicilia', elenco periodicamente aggiornato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

 

2. La Banca della Terra di Sicilia comprende:

a) i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso;

d) i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;

e) i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra di Sicilia secondo le modalità individuate nelle linee guida di cui al comma 3 [25].

 

3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.

 

4. Le funzioni della Banca della Terra di Sicilia possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.

 

5. Il decreto presidenziale di cui al comma 3 individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

 

6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:

a) produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terre-ni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;

b) produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione, come royalties di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità [26].

 

7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.

 

     Art. 22. Cessioni di partecipazioni azionarie

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono predisposte dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipa-zioni azionarie della Regione non ritenute strategiche purché venga garantita la continuità produttiva delle imprese partecipate.

 

2. Al fine di garantire un congruo prezzo di vendita delle azioni di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono fissati i prezzi di riserva al di sotto dei quali non si procede alla vendita. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

3. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 60.000 migliaia di euro.

 

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 23. Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

 

'1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;

b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;

c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;

d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;

e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;

f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo; g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;

h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;

i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;

l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;

m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza.'

 

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. (Periodi omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

 

6 bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6 ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6 quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6 ter. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario .

 

CAPO VI

Misure per lo sviluppo e l'occupazione

 

     Art. 24.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 25.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 26.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 27.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 28.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 29.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di personale precario

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) anzianità di utilizzazione;

b) in caso di parità maggior carico familiare;

c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato [27].

 

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 [28].

 

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

 

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro [29].

 

6. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 [30].

 

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall’anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall’applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati [31].

7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l’ultima a saldo entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all’anno precedente [32].

7 ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9 [33].

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni [34].

 

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale e delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 [35].

 

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni [36].

 

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

 

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

 

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 31. Borse formative per l'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro [37].

 

2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 30, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

 

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'articolo 30 con contestuale riduzione di pari importo e comunque non superiore al 5 per cento delle rispettive dotazioni delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

 

     Art. 32. Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione [38]

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2018, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche e integrazioni [39].

 

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.

 

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 33.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 34. Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo [40]

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - emergenza Palermo, è istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.

 

2. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento del-le assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l'assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco.

3 bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009 [41].

3 ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a euro 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'età pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge [42].

3 quater. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 [43].

3 quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3 ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

a) maggiore carico familiare;

b) a parità, minore reddito derivante dal modello ISEE;

c) ad ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle istanze [44].

3 sexies. Per le finalità di cui al comma 3 ter è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 [45].

4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli enti e gli organi-smi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la ratio dell'articolo 43, comma 1 della richiamata legge regionale 9/2013.

 

5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro. Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, sono comunque fatti salvi i lavoratori con reddito individuale personale inferiore a 20 mila euro e comunque con reddito ISEE familiare non superiore a 40 mila euro [46].

6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP) nell'ambito del Piano di azione e coesione.

 

     Art. 35. Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizio di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori.

 

3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'articolo 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009.

 

4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 5/2005 [47].

 

5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è, altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge

 

6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennità per la finalità di cui al comma 4;

e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 237/1998.

 

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) è destinata alle finalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 36.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

CAPO VII

Misure per il welfare

 

     Art. 37.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 38.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 39.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

CAPO VII

Misure per il turismo, i teatri e lo sport

 

     Art. 40.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 41.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 42.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 43.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

CAPO IX

Disposizioni in materia di acque e rifiuti

 

     Art. 44. Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE 60/2012

1. I progetti elencati nella delibera CIPE 60/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 160 dell'11/7/2012, previsti dall'APQ sottoscritto in data 30 gennaio 2013 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, utili al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, sono dichiarati di pubblica utilità ai fini delle procedure di approvazione e realizzazione delle opere pubbliche. Gli stessi possono essere realizzati anche in deroga al nuovo prezzario regionale sui lavori pubblici della regione siciliana approvato con decreto 27 febbraio 2013 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 15.03.2013.

 

     Art. 45. Norme in materia di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a definire entro l'anno 2014 le procedure di ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti presentate dai comuni ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dai commi 3 e 4 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, mediante utilizzo delle somme già autorizzate dal comma 13 del citato articolo 45.

 

     Art. 46.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

CAPO X

Disposizioni varie

 

     Art. 47. Disposizioni varie

1. [Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, all'undicesimo periodo, le parole "Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 oltre IVA;" sono sostituite dalle parole "Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata;"] [48].

 

2. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la parola 'unicamente' e dopo la parola mobilità sono aggiunte le seguenti: 'e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri'.

 

3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

'e bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata' .

 

4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII, comprese quelle salvaguardate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

5. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

6. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

7. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

8. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

9. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

10. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

11. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.

 

12. A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo Il del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

 

13. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

14. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

15. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

16. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

17. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2020. A far data dal 1° gennaio 2021 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro [49].

 

18. Le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.

 

19. (Comma omesso impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

20. Fuori dai casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

 

TITOLO II

Effetti della manovra e copertura finanziaria

 

     Art. 48. Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B' allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

 

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata tabella 'C'.

 

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.

 

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2014, 2015 e 2016, nella tabella medesima.

 

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

 

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'. 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

 

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

 

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

 

     Art. 49. Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2014.

 

     Art. 50. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dagli'artt. 4 e 78 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, dall'art. 9 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[2] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[3] Lettera già modificata dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, dall'art. 9 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[5] Lettera già modificata dagli artt. 4 e 78 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ulteriormente modificata dall'art. 9 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 e soppressa dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[8] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8, dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[9] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[10] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[11] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[13] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, e così modificato, da ultimo, dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2024, n. 28.

[14] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

[15] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. 77 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[17] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[18] Comma già modificato dall'art. 71 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[19] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[20] Comma sostituito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 settembre 2015, n. 21.

[21] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[22] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[23] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[25] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[26] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[27] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[28] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[29] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[30] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[31] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2, dall'art. 11 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[32] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[33] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.

[34] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.

[35] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2, dall'art. 11 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 32.

[36] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.

[37] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[38] Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[39] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27.

[40] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[41] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[42] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[43] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[44] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[45] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[46] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

[47] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[48] Comma abrogato dall'art. 76 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[49] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.