Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/12/2013 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 |
Art. 2 . Integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012) |
Art. 3 . Modifica all’articolo 34 della l.r. 28/2001 |
§ VI.3.157 - L.R. 11 dicembre 2013, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)
(B.U. 17 dicembre 2013, n. 166)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a. al comma 6 bis dell’articolo 42, le parole: “e di stanziamento” sono soppresse;
b. al comma 1 dell’articolo 92, le parole: “dei residui di stanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “delle economie vincolate relative ai”;
c. all’articolo 93:
1. al comma 2 le parole: “salvo quanto previsto dal presente articolo” sono soppresse;
2. al comma 5, le parole: “possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
3. al comma 5, le parole: “Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “Confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
4. al comma 6, le parole: “possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”;
5. al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
6. al comma 6-quater, le parole: “o di stanziamento” sono soppresse;
d. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94, le parole: “possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli di bilancio non oltre il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”.
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire dall’esercizio finanziario 2014.
3. Ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, i risultati finali del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia sono esposti anche considerando le modifiche apportate alla
4. Ai fini della predisposizione e approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la determinazione del risultato presunto di amministrazione dell’anno 2013 e del fondo delle economie vincolate da reiscrivere viene effettuata considerando le modifiche apportate alla
Art. 2. Integrazioni alla
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 99 della
a. Terme di Santa Cesarea di Lecce S.p.A;
b. Acquedotto Pugliese S.p.A.;
c. Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 del Consiglio regionale della Puglia, approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con
Art. 3. Modifica all’articolo 34 della
1. Il comma 3 dell’articolo 34 della
“3. Il referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1 è predisposto dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente di concerto con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia. Il referto così predisposto, vistato dal centro di responsabilità amministrativa e dal Servizio ragioneria e bilancio entro dieci giorni dalla data di ricevimento, è allegato alla proposta di legge prima dell’inizio dell’esame nella competente commissione consiliare”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della