Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 07/04/2014 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche e integrazione all’articolo 4 |
Art. 2 . Integrazione alla l.r. 33/2007 |
Art. 3 . Norma finanziaria |
§ V.1.49 - L.R. 7 aprile 2014, n. 16.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
(B.U. 8 aprile 2014, n. 47)
Art. 1. Modifiche e integrazione all’articolo 4
della
1. All’articolo 4 della
a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: “Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti al 30 giugno 2013 è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti condizioni”;
b) al secondo periodo del comma 3, le parole: “da trascriversi nei registri immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “unilaterale d’obbligo,”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Non è ammesso il recupero abitativo dei sottotetti nelle parti condominiali degli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma.”.
Art. 2. Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. (Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d’uso)
1. Al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono consentire mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della
2. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono consentiti, previa approvazione di una delibera del Consiglio comunale che indichi le parti del territorio ove trova applicazione il presente articolo, da definire secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle zone territoriali omogenee indicate al comma 1 e a condizione che siano assicurati:
a) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall’articolo 41-sexies della
b) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità.
3. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia d’intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del
Art. 3. Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della