Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 30/12/2013 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1 . (Stato di previsione dell’entrata) |
Art. 2 . (Stato di previsione della spesa) |
Art. 3 . (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016) |
Art. 4 . (Fondi ed accantonamenti) |
Art. 5 . (Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari) |
Art. 6 . (Disposizioni in materia di impegni di spesa) |
Art. 7 . (Disposizioni in materia di variazioni di bilancio) |
Art. 8 . (Approvazione dei bilanci degli enti) |
Art. 9 . (Ulteriori allegati al bilancio) |
Art. 10 . (Entrata in vigore) |
§ 6.3.55 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 14.
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016
(B.U. 31 dicembre 2013, n. 107 - S.O. n. 4)
Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata)
1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2014, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2).
2. Sono approvati, rispettivamente, in 34.998.952.181,53 euro, in 24.884.474.029,32 euro e in 24.585.676.919,04 euro per il triennio 2014-2016 in termini di competenza, nonché, in 38.312.158.222,25 euro per l’esercizio finanziario 2014 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2014, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3)
2. Sono approvati, rispettivamente, in 34.998.952.181,53 euro, in 24.884.474.029,32 euro e in 24.585.676.919,04 euro per il triennio 2014-2016 in termini di competenza, nonché, in 38.312.158.222,25 euro per l’esercizio finanziario 2014 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.
3. I flussi di cassa si conformano alle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno.
Art. 3. (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016)
1. Ai sensi del
a) della nota preliminare (Allegato n. 1);
b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2014-2016 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
c) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2014-2016 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);
d) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 4);
e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 5);
f) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 6);
g) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
h) del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 8);
i) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 9);
l) del prospetto esplicativo la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2014 (Allegato n. 10);
m) del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11);
n) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 12);
o) dell’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (Allegato n. 13);
p) dell’elenco n. 1, concernente le spese obbligatorie rappresentate per missioni e programmi (Allegato n. 14);
q) dell’elenco n. 1bis concernente le spese impreviste (Allegato n. 15);
r) dell’elenco n. 2, concernente le missioni ed i programmi nei quali sono ricomprese le spese per le quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento (Allegato n. 16);
s) dell’elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione (Allegato n. 17);
t) dell’elenco n. 4, concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2014 (Allegato n. 18);
u) dell’elenco n. 5 relativo ai programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con risorse regionali libere (Allegato n. 19);
v) dell’elenco n. 6a, concernente la destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente (Allegato n. 20);
z) dell’elenco n. 6b, concernente la destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale (Allegato n. 21);
aa) dell’elenco n. 7, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (Allegato n. 22);
bb) dell’elenco n. 8, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato parte corrente (Allegato n. 23).
2. All’adozione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio.
3. All’adozione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, redatto per capitoli di entrata all’interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa all’interno di ciascun macroaggregato, si provvede con decreto del Presidente della Regione.
4. All’assegnazione dei capitoli di spesa alle direzioni regionali competenti si provvede con successivo atto del Segretario generale della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Fondi ed accantonamenti)
1. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), 23 (Fondo di riserva per le spese impreviste) e 24 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) della
2. Gli importi dei fondi speciali di cui all’articolo 25 della
a) per la parte corrente, in 22.000.000,00 euro per l’anno 2014, in 10.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 10.000.000,00 euro per l’anno 2016;
b) per la parte in conto capitale, in 15.000.000,00 euro per l’anno 2014, in 10.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 10.000.000,00 euro per l’anno 2016.
3. Gli importi dei fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla re-iscrizione della perenzione amministrativa, inseriti nel programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, sono stabiliti rispettivamente:
a) per i residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, in 46.500.000,00 euro per l’anno 2014, in 98.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 98.000.000,00 euro per l’anno 2016;
b) per i residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, in 65.000.000,00 euro per l’anno 2014, in 90.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed in 90.000.000,00 euro per l’anno 2016;
c) per i residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, in 300.000.000,00 euro per l’anno 2014;
d) per i residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, in 100.000.000,00 euro per l’anno 2014.
4. Conformemente a quanto previsto dal
5. Gli importi dei fondi per il pagamento delle perdite potenziali, inseriti nel programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014 sono, per le spese a carico della Regione, rispettivamente di 16.500.000,00 euro per la parte corrente e di 35.000.000,00 euro per la parte in conto capitale e, per le spese derivanti da assegnazioni vincolate, rispettivamente di 15.000.000,00 euro per la parte corrente e di 40.000.000,00 euro per la parte in conto capitale.
Art. 5. (Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)
1. Per l’anno 2014, la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata fino ad un massimo di 350.010.670,79 euro, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
Art. 6. (Disposizioni in materia di impegni di spesa)
1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare gli stanziamenti per il 2014 è pienamente esercitata per le spese obbligatorie di cui all’elenco n. 1 allegato al bilancio, le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, le politiche sociali e l’istruzione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della
2. Per le restanti tipologie di spesa, fino alla data dell’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 e previa verifica dell’andamento delle entrate regionali, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento dello stanziamento annuo.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio e su motivata richiesta dell’Assessore competente per materia, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico – finanziaria, può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 2.
4. In linea con quanto previsto dall’articolo 6, commi dal 10 al 12, del
5. Le risorse di cui all’articolo 25 comma 11-quinquies del
Art. 7. (Disposizioni in materia di variazioni di bilancio)
1. In ottemperanza del principio di flessibilità del sistema di bilancio enunciato all’articolo 3, comma 1, del
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentito, limitatamente alla lettera a), il parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio patrimonio e programmazione economico-finanziaria, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16 del
b) variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;
c) variazioni compensative tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, relativamente alle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nel rispetto della finalità di spesa definita nella legge di spesa e nell’eventuale provvedimento di assegnazione;
d) variazioni di bilancio derivanti dall’attuazione di leggi regionali;
e) variazioni di bilancio degli stanziamenti di cassa, anche di natura compensativa, e prelievi del fondo di riserva per le spese impreviste.
3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni relative a cofinanziamenti regionali, di parte corrente ed in conto capitale, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
c) prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, dai fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa e dai fondi per il pagamento delle perdite potenziali.
4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Direttore della direzione regionale competente in materia di programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b) variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
c) variazioni concernenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato;
d) variazioni di bilancio consequenziali alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui agli articoli 7 e 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.
5. Ogni altra variazione di bilancio, non ricompresa nelle tipologie di cui al presente articolo, è autorizzata con legge regionale.
Art. 8. (Approvazione dei bilanci degli enti)
1. Ai sensi dell’articolo 57 della
a) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci;
b) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili;
c) Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;
d) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
e) Ente Regionale Parco di Veio;
f) Ente regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
g) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
h) Ente Regionale Roma Natura;
i) Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa;
l) Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
m) Ente Parco Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico;
n) Ente Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano;
o) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;
p) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio;
q) Agenzia Regionale per la mobilità;
r) Istituto per le Ville Tuscolane;
s) Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse;
t) Agenzia Regionale per la protezione ambientale;
u) Laziodisu.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, certificato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente, concorre alla copertura delle rispettive spese di funzionamento.
3. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla regione in due semestralità al netto dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 2.
4. Le somme non utilizzate per effetto dei commi precedenti costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
5. Gli enti dipendenti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Art. 9. (Ulteriori allegati al bilancio)
1. Ai sensi del
a) ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del
b) ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.