Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.3 cave |
Data: | 30/12/2013 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1 . (Modificazione ed integrazione all’art. 6) |
Art. 2 . (Modificazione all’art. 8) |
Art. 3 . (Integrazione all’art. 11) |
§ 4.3.14 - R.R. 30 dicembre 2013, n. 8.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
(B.U. 8 gennaio 2014, n. 2)
Art. 1. (Modificazione ed integrazione all’art. 6)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 del
“1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) relativa ai giacimenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell'autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato;
b) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava e residue rispetto al progetto approvato, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento o completamento, come definiti dalle presenti norme.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del
“1 bis. La domanda di cui al comma 1 relativa ai giacimenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) è presentata entro dodici mesi dall'approvazione del PRAE.”.
Art. 2. (Modificazione all’art. 8)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 del
“a) giacimenti di minerali da destinare all'approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale per la produzione di laterizi, cemento, calce o macinati ad uso industriale, nonché giacimenti di pietre ornamentali e monumentali;”.
Art. 3. (Integrazione all’art. 11)
1. Dopo il comma 5 dell’art. 11 del
“5 bis. L’accertamento di giacimenti, anche se comporta variante alla pianificazione territoriale comunale, non è soggetto a procedure di VAS.”.