§ 4.3.14 - R.R. 30 dicembre 2013, n. 8.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:30/12/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1 . (Modificazione ed integrazione all’art. 6)
Art. 2 . (Modificazione all’art. 8)
Art. 3 . (Integrazione all’art. 11)


§ 4.3.14 - R.R. 30 dicembre 2013, n. 8.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

(B.U. 8 gennaio 2014, n. 2)

 

     Art. 1. (Modificazione ed integrazione all’art. 6)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) relativa ai giacimenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell'autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato;

b) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava e residue rispetto al progetto approvato, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento o completamento, come definiti dalle presenti norme.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del r.r. 3/2005 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La domanda di cui al comma 1 relativa ai giacimenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) è presentata entro dodici mesi dall'approvazione del PRAE.”.

 

          Art. 2. (Modificazione all’art. 8)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 3/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) giacimenti di minerali da destinare all'approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale per la produzione di laterizi, cemento, calce o macinati ad uso industriale, nonché giacimenti di pietre ornamentali e monumentali;”.

 

          Art. 3. (Integrazione all’art. 11)

1. Dopo il comma 5 dell’art. 11 del r.r. 3/2005 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’accertamento di giacimenti, anche se comporta variante alla pianificazione territoriale comunale, non è soggetto a procedure di VAS.”.