Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 17/09/2013 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 ) |
Art. 2. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12) |
§ 3.8.38 - L.R. 17 settembre 2013, n. 17. [1]
Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).
(B.U. 25 settembre 2013, n. 43)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
"Art. 13
(Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)
1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.
2. I tirocini si distinguono in:
a) curriculari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;
b) extracurriculari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.
3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della
a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;
b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;
d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c). ".
Art. 2. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
" 2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2.
2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis. ".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 50 della