Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 04/11/2013 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1 . (Integrazione al r.r. 7/2002) |
§ 3.2.190 - R.R. 4 novembre 2013, n. 4.
Ulteriore integrazione al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).
(B.U. 13 novembre 2013, n. 51)
Art. 1. (Integrazione al
1. Dopo l'articolo 56 del
"Art. 56 bis. (Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale)
1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvopastorali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura, raccolta di castagne o da altri interventi agricoli e forestali;
b) l'abbruciamento in loco sia effettuato garantendo la sorveglianza fino all'avvenuto spegnimento;
c) il materiale triturato e le ceneri siano impiegate nel ciclo colturale, nell'ambito del medesimo terreno da cui derivano, come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i quindici centimetri nel caso di triturazione e i cinque centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della
3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 14-ter della