Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 18/11/2013 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche alla l.r. 31/2008) |
§ 3.1.173 - L.R. 18 novembre 2013, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) concernente i mercati rurali e la promozione dei prodotti locali
(B.U. 19 novembre 2013, n. 47, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 10.1, è aggiunto il seguente:
'2 bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati rurali contadini, a cadenza periodica, per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli locali.';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 10.2, sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3, nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, al fine di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di contenere i consumi energetici, di limitare le distanze di trasporto, di tutelare le risorse ambientali, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l'esercizio delle attività di controllo sugli stessi, nel rispetto e secondo quanto sancito dall'articolo 83, comma 1, del
3 ter. La Regione stipula idonei accordi con l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) affinché le amministrazioni locali adottino appositi provvedimenti per l'utilizzo e il rispetto dei criteri di qualificazione ambientale di cui al comma 3 bis nella aggiudicazione delle gare concernenti i servizi pubblici di ristorazione collettiva.
3 quater. La Regione promuove appositi accordi con i rappresentanti dei produttori agricoli, degli operatori della ristorazione collettiva e della pubblica amministrazione regionale e locale per l'adozione di diete alimentari che privilegino l'utilizzo di alimenti, anche da agricoltura biologica, legati alla stagionalità della terra e al rispetto del principio della minore distanza di trasporto.
3 quinquies. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 quater, la Regione promuove l'istituzione di un apposito contrassegno, che non riveste valore di marchio qualitativo, per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione che garantiscono l'impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la stagionalità della terra e che rispettano il principio della minore distanza di trasporto. La Regione incentiva, inoltre, l'impiego di tali prodotti anche attraverso segnalazioni di buone pratiche, con l'attribuzione di pubblici riconoscimenti non onerosi a realtà imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni non profit e volontariato locale.';
c) dopo il comma 4 dell'articolo 12, è inserito il seguente:
'4 bis. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, la Regione, attraverso la stipulazione di accordi quadro con i rappresentanti della media e grande distribuzione, favorisce la creazione di appositi spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.'.