§ 3.1.173 - L.R. 18 novembre 2013, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:18/11/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1 . (Modifiche alla l.r. 31/2008)


§ 3.1.173 - L.R. 18 novembre 2013, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) concernente i mercati rurali e la promozione dei prodotti locali

(B.U. 19 novembre 2013, n. 47, suppl.)

 

     Art. 1. (Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10.1, è aggiunto il seguente:

'2 bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati rurali contadini, a cadenza periodica, per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli locali.';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 10.2, sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3, nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, al fine di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di contenere i consumi energetici, di limitare le distanze di trasporto, di tutelare le risorse ambientali, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l'esercizio delle attività di controllo sugli stessi, nel rispetto e secondo quanto sancito dall'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), può essere previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l'aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'articolo 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 163/2006, l'utilizzo di derrate di prodotti agricoli freschi, semilavorati e lavorati, e da agricoltura biologica, che seguano la stagionalità della terra e che rispettino il principio della minore distanza di trasporto.

3 ter. La Regione stipula idonei accordi con l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) affinché le amministrazioni locali adottino appositi provvedimenti per l'utilizzo e il rispetto dei criteri di qualificazione ambientale di cui al comma 3 bis nella aggiudicazione delle gare concernenti i servizi pubblici di ristorazione collettiva.

3 quater. La Regione promuove appositi accordi con i rappresentanti dei produttori agricoli, degli operatori della ristorazione collettiva e della pubblica amministrazione regionale e locale per l'adozione di diete alimentari che privilegino l'utilizzo di alimenti, anche da agricoltura biologica, legati alla stagionalità della terra e al rispetto del principio della minore distanza di trasporto.

3 quinquies. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 quater, la Regione promuove l'istituzione di un apposito contrassegno, che non riveste valore di marchio qualitativo, per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione che garantiscono l'impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la stagionalità della terra e che rispettano il principio della minore distanza di trasporto. La Regione incentiva, inoltre, l'impiego di tali prodotti anche attraverso segnalazioni di buone pratiche, con l'attribuzione di pubblici riconoscimenti non onerosi a realtà imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni non profit e volontariato locale.';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 12, è inserito il seguente:

'4 bis. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, la Regione, attraverso la stipulazione di accordi quadro con i rappresentanti della media e grande distribuzione, favorisce la creazione di appositi spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.'.