Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 acque minerali, cave e torbiere |
Data: | 08/07/2013 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. ((Modifica all’articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 12/2012) |
Art. 3. (Modifica all’Allegato B della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli [...] |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.11.12 - L.R. 8 luglio 2013, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11)
Art. 1. ((Modifica all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 28 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della
“3 bis. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005 è presentata sei mesi prima della loro scadenza. Fino alla nuova autorizzazione, rilasciata secondo le procedure della presente legge, resta efficace il provvedimento originario. Nel caso in cui non sia presentata domanda di rinnovo, si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'articolo 23.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 28 della
Art. 3. (Modifica all’Allegato B della
1. Dopo la lettera n) del paragrafo 1 dell’Allegato B della
“n bis) collaudi e verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.