Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 18/11/2013 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 15 bis della l.r. 2/2007 ) |
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 16 bis della l.r. 2/2007 ) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 10. (Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 2/2007 ) |
Art. 11. (Norma transitoria) |
§ 2.4.29 - L.R. 18 novembre 2013, n. 35.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione)
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18)
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della
1. Alla fine della lettera f) del comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera g) e la lettera k) del comma 1 dell’articolo 3 della
3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 3 della
4. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 della
5. Alla fine della lettera p) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Articolo 7
(Comitato di indirizzo)
1. E’ istituito il Comitato di indirizzo, quale organo consultivo della Giunta regionale in materia di università, ricerca ed innovazione, fatta salva la competenza del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 10.
2. La Giunta regionale si avvale del supporto consultivo del Comitato di indirizzo nelle fasi rilevanti del processo di programmazione e monitoraggio nelle materie di cui al comma 1.
3. Il Comitato di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa opportuna intesa con gli enti interessati, ed è composto da:
a) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre membri designati dall’Università degli studi di Genova;
c) due membri designati dal C.N.R. e in rappresentanza degli altri enti di ricerca presenti sul territorio ligure;
d) un membro designato dall’I.I.T.;
e) un membro designato dall’Unione Regionale delle Province Liguri (URPL);
f) un membro designato dall’Unione delle Camere di Commercio della Liguria;
g) un membro designato dall’associazione degli industriali liguri, un membro designato dalle associazioni degli artigiani liguri, un membro designato dalle associazioni dei commercianti, un membro designato dalle associazioni delle cooperative;
h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) un membro designato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine;
j) un membro designato dal Distretto Tecnologico Ligure dei Sistemi Intelligenti Integrati;”
k) un membro designato dai Poli di Ricerca e Innovazione di cui all’articolo 3 bis;
l) un membro designato dall’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;
m) un membro designato dall’Istituto G. Gaslini;
n) un membro designato dall’I.S.I.C.T.;
o) un membro designato dall’Ente IRCCS AOU “San Martino – IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”.
4. I componenti del Comitato sono scelti, nel rispetto del principio di indipendenza e di assenza di conflitto di interesse, tra personalità di alta qualificazione scientifica o con comprovata esperienza nelle materie di competenza del Comitato stesso e restano in carica per un triennio. La nomina è rinnovabile una sola volta.
5. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni previste, salva l’integrazione successiva.
6. Il Comitato opera a titolo gratuito.”.
Art. 5. (Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 15 bis della
1. Dopo l’articolo 15 della
“Art. 15 bis. (Soggetti ammissibili al finanziamento)
1. Le domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi nel settore della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione possono essere presentate in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato, da imprese che esercitano le attività previste dall’articolo 2195, comma 1, numeri 1, 2 e 3, del codice civile, nonché dalle imprese artigiane di produzione di cui alla
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale o attuati attraverso procedure di programmazione negoziata.”.
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Articolo 16
(Costituzione e finalità del Fondo regionale)
1. La Giunta regionale per conseguire le azioni di cui all’articolo 13, lettere g) e h), costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. un Fondo destinato a finanziare:
a) progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;
b) progetti di investimento di innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale, anche finalizzati a migliorare la sicurezza dei processi produttivi e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) progetti di investimento innovativi diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;
d) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off aziendale.
2. I rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A., inerenti la gestione del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che definiscono, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
3. Il Fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.”.
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 16 bis della
1. Dopo l’articolo 16 della
“Art. 16 bis. (Beneficiari del Fondo regionale)
1. Le agevolazioni di cui al Fondo regionale sono concesse a imprese, singole o associate, manifatturiere e di servizi e a centri di ricerca pubblici o privati che concorrono alla realizzazione di progetti, iniziative e azioni con le finalità di cui alla presente legge.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 viene concessa un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 17 della
1. Nella rubrica dell’articolo 17 della
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 10. (Abrogazione dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
Art. 11. (Norma transitoria)
1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi del previgente articolo 16 della