Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 19/07/2013 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 12/2006) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2006) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 12/2006) |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 12/2006) |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 12/2006) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2006) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/2006) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 12/2006) |
Art. 10. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 12/2006) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 12/2006) |
Art. 12. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 12/2006) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 12/2006) |
Art. 14. (Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 12/2006) |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 12/2006) |
Art. 16. (Modifica all’articolo 54 della l.r. 12/2006) |
Art. 17. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.3.78 - L.R. 19 luglio 2013, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
2. Il primo capoverso del comma 4 dell’articolo 5 della
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. L’Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali e può rappresentare anche il punto decentrato delle attività sociosanitarie, sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto Sociosanitario.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 4. (Modifica all’articolo 8 della
1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Articolo 9
(Distretto Sociale)
1. Il Distretto Sociale rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi sociali organizzativamente complessi o per i quali il Distretto è la dimensione territoriale ottimale.
2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali è affidata al Direttore del Distretto Sociale che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile.
3. I confini territoriali del Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del d.lgs. 502/1992e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Articolo 10
(Distretto Sociosanitario)
1. Il Distretto Sociosanitario è l’insieme del Distretto Sociale di cui all’articolo 9 e del Distretto sanitario di cui all’articolo 33 della
2. All’interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le seguenti prestazioni:
a) sociali di cui all’articolo 22 della
b) sociosanitarie di cui all’articolo 3-septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) sanitarie di cui all’articolo 3-quinquies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Conferenza di Distretto individua al suo interno un Comune capofila delegato alla gestione delle prestazioni di propria competenza.
4. Per garantire l’operatività dell’integrazione sociosanitaria le ASL e i Comuni stipulano una convenzione secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
5. Per le attività sociosanitarie il Direttore di Distretto Sanitario e il Direttore di Distretto Sociale operano d’intesa costituendo l’Unità Distrettuale.
6. L’Unità Distrettuale assicura l’operatività integrata nell’area sociosanitaria avvalendosi del Comitato Distrettuale di cui all’articolo 34, comma 7, della
7. Per le funzioni sociosanitarie, l’ASL e i Comuni definiscono i rispettivi budget e i criteri di compartecipazione alla spesa.
8. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalità applicative del presente articolo.”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Nella rubrica dell’articolo 11 della
2. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. I Sindaci dei Comuni compresi nella delimitazione territoriale di ogni Distretto Sociosanitario costituiscono la Conferenza di Distretto. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune capofila che è rappresentato dal Comune più popoloso salvo diversi accordi raggiunti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto e che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione del territorio distrettuale. Il Presidente si avvale di un esecutivo composto dai Presidenti delle Conferenze di Ambito. La Conferenza di Distretto ha sede presso il Comune capofila. I Sindaci possono delegare permanentemente l’Assessore competente in materia.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 11 della
4. Al comma 3 dell’articolo 11 della
5. Ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 della
Art. 8. (Modifica all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. La Conferenza dei Sindaci, per garantire omogeneità di programmazione sul territorio di competenza, particolarmente per le attività sovradistrettuali, si avvale di un Comitato di Rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti della Conferenze di Distretto. La Conferenza dei Sindaci si avvale anche del supporto di un Coordinamento tecnico composto da uno dei Direttori di Distretto Sociale nominato dal Comitato di Rappresentanza, dal Direttore sanitario della ASL o suo delegato e da un operatore tecnico-amministrativo.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 13 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della
Art. 10. (Modifica all’articolo 22 della
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della
Art. 11. (Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 3 dell’articolo 24 della
2. Al comma 4 dell’articolo 24 della
3. Al comma 5 dell’articolo 24 della
4. Al comma 6 dell’articolo 24 della
Art. 12. (Modifica all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 13. (Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della
2. Al comma 4 dell’articolo 26 della
Art. 14. (Abrogazione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
Art. 15. (Modifiche all’articolo 28 della
1. Il comma 1 dell’articolo 28 della
“1. Lo Sportello Integrato Sociosanitario garantisce l’accesso unificato alle prestazioni integrate.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 28 della
3. I commi 4 e 5 dell’articolo 28 della
Art. 16. (Modifica all’articolo 54 della
1. Al comma 1 dell’articolo 54 della
Art. 17. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 22 della