§ 1.6.58 - L.R. 24 ottobre 2013, n. 30.
Disposizioni di carattere finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:24/10/2013
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)))
Art. 3.  (Istituzione del fondo di accantonamento di risorse regionali attuativo delle prescrizioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del [...]
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.6.58 - L.R. 24 ottobre 2013, n. 30.

Disposizioni di carattere finanziario.

(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Fino alla conclusione del programma PAR-FAS 2007-2013 la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare il pagamento degli interventi finanziati con i fondi di cui al citato programma a favore dei beneficiari ivi individuati, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)))

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 9/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, le forme di garanzia e la remunerazione relativa” sono sostituite dalle seguenti: “e le forme di garanzia relative”.

 

     Art. 3. (Istituzione del fondo di accantonamento di risorse regionali attuativo delle prescrizioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005)

1. E’ istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio 2013, U.P.B. 9.208, il fondo di accantonamento di risorse regionali attuativo delle prescrizioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 nell’importo di euro 54.831.000,00.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.