§ 42.2.244 - D.M. 22 febbraio 2013, n. 56.
Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:22/02/2013
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Articolazione delle funzioni
Art. 3.  Programmazione delle attività
Art. 4.  Organizzazione e personale
Art. 5.  Finanziamento e contabilità
Art. 6.  Patrimonio
Art. 7.  Organi
Art. 8.  Consiglio di indirizzo
Art. 9.  Direttore
Art. 10.  Collegio sindacale
Art. 11.  Disposizioni transitorie


§ 42.2.244 - D.M. 22 febbraio 2013, n. 56.

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

(G.U. 23 maggio 2013, n. 119)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

     di concerto con

     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

     e

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 35;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, recante «Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà»;

     Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio 2011 del Commissario straordinario del predetto Istituto, con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto medesimo in regime di sperimentazione gestionale;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si è espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la nota del 22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Istituto», con sede legale in Roma, già costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, quale sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.

 

     Art. 2. Articolazione delle funzioni

     1. L'Istituto promuove l'attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. È centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà nonchè centro per la mediazione transculturale in campo sanitario e fonda la propria attività su una metodologia d'intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica.

     2. L'Istituto, in conformità con la programmazione nazionale e regionale, organizza l'attività di assistenza di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalità:

     a) assume iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della povertà, ivi comprese, in accordo con le regioni interessate, attività di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto può avvalersi di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati coinvolti che disciplinino le modalità di utilizzo di tale personale nonchè la distribuzione degli oneri connessi all'espletamento delle attività, nel rispetto del limite delle disponibilità finanziarie dell'ente;

     b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza;

     c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati, coinvolgendo centri regionali di riferimento;

     d) adotta, promuove e realizza idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria;

     e) conduce, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacità gestionali nei Paesi in via di sviluppo. A tal fine, il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto può operare temporaneamente all'estero, per lo svolgimento di tali attività. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento ed è soggetto alla normativa vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero;

     f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attività.

     3. L'Istituto, in conformità con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attività di formazione di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalità:

     a) si uniforma, ai fini dell'accreditamento, ai criteri di cui all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di provider nazionale per l'Educazione continua in medicina (ECM);

     b) promuove l'adozione, a livello nazionale, del curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso la previsione di specifici percorsi formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;

     c) elabora e attua, direttamente o in collaborazione con altri enti, programmi di educazione e formazione professionale, con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in armonia con le programmazioni regionali e con i programmi di educazione continua in medicina;

     d) svolge attività di addestramento e formazione permanente, nonchè di formazione specialistica, in convenzione con le università, gli enti di ricerca e altre istituzioni nazionali e internazionali.

     4. L'Istituto, in conformità con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attività di ricerca di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalità:

     a) partecipa alle attività di ricerca del Ministero della salute nei settori della biomedicina e della sanità pubblica, nonchè al programma del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;

     b) stabilisce opportune forme di collaborazione scientifica nel settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonchè con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati;

     c) promuove e condivide progetti di ricerca e protocolli di assistenza, in particolare con le regioni interessate alle problematiche legate ai flussi migratori;

     d) assicura la diffusione, in ambito nazionale e internazionale, delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte e l'attività clinica svolta;

     e) tutela la proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalità pubblica della ricerca;

     f) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.

     5. L'Istituto, per le attività della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, gli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.

 

     Art. 3. Programmazione delle attività

     1. L'Istituto svolge la sua attività sulla base di progetti annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli indirizzi strategici e sentito il consiglio di indirizzo di cui all'articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

     2. I volumi e le tipologie dell'attività socio-assistenziale, erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono definiti mediante singoli accordi con le regioni interessate.

     3. Per la realizzazione di specifici progetti, anche di ricerca, l'Istituto può stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con università, anche straniere, costituire e partecipare a consorzi, con soggetti di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità. Eventuali perdite derivanti dalla partecipazione a consorzi o altre società partecipate possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre la quota di partecipazione versata. Nell'ambito dei progetti di ricerca, l'Istituto può sperimentare, senza oneri aggiuntivi, nuove modalità di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da flessibilità e temporaneità, con ricercatori di altri enti e strutture, ovvero autorizzare l'impiego del proprio personale assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al comma 3, nel rispetto della normativa vigente.

     4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni può, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti ed organismi pubblici, altresì:

     a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato d'uso per l'acquisizione di beni strumentali finalizzati all'attività istituzionale;

     b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;

     c) acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;

     d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del proprio codice etico;

     e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti di ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da Ministeri o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè professionalità esterne attraverso contratti di collaborazione, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo, avvalendosi di figure dotate di particolari professionalità e di alta qualificazione.

 

     Art. 4. Organizzazione e personale

     1. Il numero, la tipologia delle unità operative complesse e semplici e la pianta organica dell'Istituto sono definite nell'allegata tabella A, che prevede anche il direttore sanitario e il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     2. Considerata la natura di Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario dell'Istituto, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, l'Istituto medesimo può avvalersi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di trenta unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, il relativo trattamento giuridico ed economico, nonchè il reclutamento dello stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuità con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa e del comparto della sanità, nelle more della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.

     4. All'antropologo e al traduttore si applica il profilo del collaboratore tecnico-professionale, inserito nella categoria D, mentre al mediatore transculturale si applica il profilo del coadiutore amministrativo esperto, inserito nella categoria B, livello economico Bs, di cui all'allegato 1 al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, nelle more della istituzione dei profili dell'antropologo, del traduttore e del mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento individuato dal Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.

 

     Art. 5. Finanziamento e contabilità

     1. L'Istituto uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali, e a tal fine il bilancio è deliberato in pareggio. L'Istituto organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica amministrativa e le risorse umane e strumentali. Al fine di assicurare la continuità con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la contabilità economico-patrimoniale nonchè il piano regionale dei conti della regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

     2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:

     a) dai finanziamenti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

     b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato e da altri enti pubblici, anche territoriali;

     c) dai lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi genere;

     d) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;

     e) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;

     f) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.

     3. La gestione finanziaria dell'Istituto si svolge in base al bilancio di previsione deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce, e viene trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attività, al consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.

     4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     5. Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e, congiuntamente alla relazione sulla gestione del direttore e relativi allegati, viene deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno e, quindi, trasmesso, nei cinque giorni successivi, al collegio sindacale per gli adempimenti di competenza.

     6. L'Istituto procede alla deliberazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno in corso e, qualora particolari e straordinarie esigenze lo richiedano, l'approvazione dello stesso può avvenire entro il 30 giugno.

     7. I bilanci preventivo e consuntivo nonchè le eventuali variazioni sono sottoposti alla verifica del collegio sindacale e trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalità e ai termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni, nonchè ai termini di deliberazione ivi previsti.

 

     Art. 6. Patrimonio

     1. I beni dell'Istituto sono descritti in separati inventari, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

     2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle previste dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:

     a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati e l'ufficio a cui sono affidati;

     b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonchè la rendita imponibile;

     c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

     d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzione straordinaria.

     3. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia del loro valore e redditività e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.

     4. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, l'Istituto continua a svolgere la propria attività nei locali già messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), secondo le modalità convenzionali in essere.

 

     Art. 7. Organi

     1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:

     a) il consiglio di indirizzo;

     b) il direttore;

     c) il collegio sindacale.

 

     Art. 8. Consiglio di indirizzo

     1. Il consiglio di indirizzo è composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà ed ha compiti di indirizzo strategico.

     2. Il componente con funzione di presidente è nominato, tra i cinque componenti, dal Ministro della salute.

     3. Il consiglio:

     a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere sui progetti annuali e pluriennali di attività, predisposti dal direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e ne verifica l'attuazione;

     b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello consuntivo, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni e, qualora richiesto dal direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il parere si intende espresso in senso positivo;

     c) delibera in ordine al regolamento di amministrazione e contabilità, e agli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.

     4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

     5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con cadenza, di regola, bimestrale, nonchè ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o a istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono, di norma, tenute presso la sede dell'Istituto e possono svolgersi anche in modalità telematica, con uso della videoconferenza.

     6. Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio funzionamento si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

     7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone o indennità salvo, ove dovuto, l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformità alle disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.

 

     Art. 9. Direttore

     1. Il direttore è nominato con decreto del Ministro della salute tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche e private e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto di lavoro e al trattamento economico del direttore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.

     2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione. Il direttore adotta, altresì, su delibera del consiglio di indirizzo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), il regolamento di amministrazione e contabilità e gli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e finanze.

     3. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. È, altresì, responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, compatibilmente con l'organizzazione interna e la dotazione organica.

     4. Il direttore si avvale della collaborazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e al trattamento economico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Collegio sindacale

     1. Il collegio sindacale è composto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da tre membri: due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonchè uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

     2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.

     3. Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

     4. I componenti del collegio, per le finalità connesse all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo senza diritto di voto.

     5. Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

     6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa la prima seduta del collegio medesimo.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie

     1. L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto medesimo, fino all'attivazione, da parte della regione Lazio, del codice identificativo dell'Istituto come struttura erogante prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.

     2. L'Istituto subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, fino alla loro naturale scadenza.

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 244

 

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA INMP

 

STRUTTURA

Numero

 

 

DIREZIONE

 

Direttore Generale

1

Dirigente medico

1

Collaboratore amministrativo

1

Assistente amministrativo

2

Sub-totale

5

 

 

Comunicazione e URP

 

Collaboratore tecnico professionale

1

Collaboratore tecnico traduttore

1

Sub-totale

2

 

 

U.O.C. Coordinamento scientifico

 

Direttore

1

Collaboratore amministrativo

1

Dirigente biologo

1

Tecnico informatico

1

Collaboratore tecnico-antropologo

1

Sub-totale

5

 

 

U.O.S. formazione e ECM

 

Responsabile U.O.S.

1

Collaboratore amministrativo

3

Dirigente Psicologo

1

Tecnico informatico

1

Assistente amministrativo

1

Sub-totale

7

 

 

U.O.S. Salute e mediazione transculturale

 

Responsabile U.O.S.

1

Collaboratore amministrativo

1

Mediatori transculturali

15

Sub-totale

17

 

 

U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale

 

Direttore U.O.C.

1

Collaboratore amministrativo

2

Assistente amministrativo

1

Sub-totale

4

 

 

U.O.S. Sistema Informativo e statistico

 

Responsabile U.O.S.

1

Tecnico informatico

2

Sub-totale

3

 

 

UOS Controllo di gestione

 

Responsabile UOS

1

Collaboratore amministrativo

1

Assistente amministrativo

1

Sub-totale

3

 

 

U.O.C. Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto

 

Direttore U.O.C.

1

Collaboratore amministrativo

4

Assistente amministrativo

1

Dirigente medico

1

Collaboratore tecnico - antropologo

1

Sub-totale

8

 

 

U.O.S. Salute globale e cooperazione sanitaria

 

Responsabile U.O.S.

1

Dirigente medico

1

Assistente amministrativo

1

Sub-totale

3

 

 

U.O.S. Epidemiologia

 

Responsabile U.O.S.

1

Medico epidemiologo

1

Collaboratore amministrativo

1

Tecnico informatico

1

Sub-totale

4

 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

 

Direttore amministrativo

1

Collaboratore amministrativo

 

Assistente amministrativo

2

Sub-totale

3

 

 

U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi

 

Direttore U.O.C.

1

Collaboratore amministrativo

2

Assistente amministrativo

3

Sub-totale

6

 

 

U.O.S. Contabilità generale e bilancio

 

Responsabile U.O.S.

1

Collaboratore amministrativo

2

Assistente amministrativo

2

Operatore amministrativo

3

Sub-totale

8

 

 

U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio

 

Responsabile U.O.S.

1

Collaboratore amministrativo

1

Assistente amministrativo

1

Sub-totale

3

 

 

DIREZIONE SANITARIA

 

Direttore Sanitario

1

Collaboratore amministrativo

1

Assistente amministrativo

1

Sub-totale

3

 

 

U.O.C. Odontoiatria sociale a conduzione universitaria

 

Direttore

1

Odontoiatra

2

Infermiere

1

Sub-totale

4

 

 

U.O.C. Prevenzione sanitaria

 

Direttore UOC

1

Dirigente medico

5

Coordinatore infermieristico

1

Sub-totale

7

 

 

U.O.S. Salute Mentale

 

Responsabile U.O.S.

1

Dirigente medico

1

Dirigente psicologo

4

Assistente sociale

2

Collaboratore tecnico - antropologo

2

Sub-totale

10

 

 

U.O.S. Polispecialistica e professioni sanitarie

 

Responsabile U.O.S.

1

Dirigenti medici

10

Infermieri

5

Operatori socio-sanitari

2

Sub-totale

18

 

 

TOTALE

123