§ 6.1.333 - L.R. 22 luglio 2013, n. 39.
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:22/07/2013
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2003
Art. 3.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004
Art. 4.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 77/2004
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 77/2004
Art. 6.  Abrogazione dell'articolo 150 septies della l.r. 66/2011
Art. 7.  Inserimento della sezione I bis nel capo III della l.r. 77/2012
Art. 8.  Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 77/2012
Art. 9.  Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012
Art. 10.  Inserimento dell'articolo 45 bis nella l.r. 77/2012
Art. 11.  Modifiche all’articolo 46 della l.r. 77/2012
Art. 12.  Inserimento della sezione VIII bis nel capo III della l.r. 77/2012
Art. 13.  Inserimento dell'articolo 46 bis nella l.r. 77/2012
Art. 15.  Inserimento dell'articolo 46 quater nella l.r. 77/2012
Art. 16.  Inserimento dell'articolo 60 bis nella l.r. 77/2012
Art. 17.  Inserimento dell'articolo 62 bis nella l.r. 77/2012
Art. 18.  Inserimento dell'articolo 65 septies nella l.r. 77/2012
Art. 19.  Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 6.1.333 - L.R. 22 luglio 2013, n. 39.

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

(B.U. 22 luglio 2013, n. 35)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;

 

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

 

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

 

Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

 

Visto il parere favorevole con una raccomandazione espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;

 

Considerato quanto segue:

 

1. È necessario intervenire modificando l’articolo 23 bis della l.r. 60/1999 al fine di eliminare una sua errata formulazione introdotta dall’articolo 47 della l.r. 77/2012, che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi;

 

2. In coerenza con le analoghe misure già adottate nella legislazione regionale, è opportuno sopprimere l’indennità di presenza prevista dall’articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 32/2003;

 

3. Occorre intervenire sulla l.r. 77/2004 per renderla più idonea alle esigenze di valorizzazione del patrimonio regionale anche in attuazione della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8, (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”), fermi restando i limiti derivanti dalle leggi statali;

 

4. È necessario fornire un sostegno alle microimprese per la sopravvivenza sul mercato ed il mantenimento dell’occupazione attraverso la concessione di piccoli prestiti, a tasso zero, rimborsabili secondo piani di restituzione della durata massima di sessanta mesi;

 

5. È necessario allineare la distribuzione delle risorse stanziate dagli articoli 45 e 46 della l.r. 77/2012 con i cronoprogrammi attuali, garantendo specifici interventi rispetto ai ritardi attuativi, anche derivanti dal patto di stabilità;

 

6. Al fine di dare attuazione all’intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 (Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità), riguardante l’individuazione delle opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, per la parte relativa al sistema tangenziale di Lucca – viabilità est di Lucca, comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est, è necessario prevedere il concorso finanziario della Regione all’attività di realizzazione delle opere suddette;

 

7. Dato il ruolo strategico degli interporti di Guasticce e Prato per la realizzazione delle politiche regionali relative al trasporto merci, si rende necessario garantire un efficace sviluppo della gestione attraverso un rafforzamento patrimoniale delle società finalizzato a consentire gli investimenti previsti nei rispettivi piani industriali, previa valutazione di questi ultimi;

 

8. Al fine di realizzare le finalità del d.l. 43/2013 convertito dalla l. 71/2013, e, in particolare, per assicurare la funzionalità del porto di Piombino, è necessario che la Regione Toscana concorra finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Piombino, alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali;

 

9. È opportuno destinare, in attuazione dell’articolo 8, comma 3, della l.r. 8/2012, alla realizzazione dell’equilibrio economico finanziario dell’accordo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 2005, n. 210 (Accordo di programma per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane - Ai sensi D.Lgs. 267/2000 e L.R. 76/1996. Approvazione), l’immobile ex GIL sito in Carrara in via Giovan Pietro, dopo il mutamento di destinazione d’uso previsto dall’accordo approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2013, n. 93, e la riacquisizione in proprietà al patrimonio regionale ai sensi di legge;

 

10. Al fine di concorrere alle ulteriori necessità connesse all'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo 2013 in Toscana, è opportuno destinare delle somme al Comune di Firenze a titolo di anticipazione e al comitato organizzatore dei mondiali;

 

11. È necessaria la rideterminazione della copertura annuale, per quota capitale e quota interessi, del rimborso delle anticipazioni di liquidità previste agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

 

12. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) le parole: “lettere a), b) e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)” .

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2003

1. Il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è abrogato.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004

1. Al numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), dopo le parole: “tale funzione” sono inserite le seguenti: “, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati” .

2. Al numero 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 le parole: “, allorquando, per ragioni di urgenza o complessità della stima, l'Amministrazione lo ritenga opportuno " sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:

“2 bis. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate.” .

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 77/2004

1. Il comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:

“9. Qualora l'offerta al pubblico vada deserta o infruttuosa si procede a trattativa privata ed il prezzo base può essere decurtato fino al 20 per cento in ragione delle condizioni di mercato con atto motivato del dirigente anche previa perizia ai sensi dell'articolo 21, comma 2.” .

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 77/2004

1. L’articolo 35 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 - Norma transitoria

1. Le procedure di alienazione in corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono secondo la procedura vigente al momento in cui è stato pubblicata l’offerta al pubblico, salva l’applicazione della decurtazione del prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.” .

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)

 

     Art. 6. Abrogazione dell'articolo 150 septies della l.r. 66/2011

1. L'articolo 150 septies della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è abrogato.

 

CAPO V - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

 

     Art. 7. Inserimento della sezione I bis nel capo III della l.r. 77/2012

1. Dopo la sezione I del capo III della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è inserita la seguente: “SEZIONE I BIS - Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese” .

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 31 nella sezione I bis del capo III della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 31 bis - Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese

1. Al fine di sostenere le microimprese toscane e la permanenza dell’occupazione e dell’autoimpiego generati dalle stesse, è attivata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della l.r. 35/2000, una misura di intervento per la concessione di piccoli prestiti di emergenza. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).
2. Possono accedere alla misura le microimprese, così come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi, del turismo e del commercio.

3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 15.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di sessanta mesi, con preammortamento non superiore ai dodici mesi.

4. La gestione operativa dell’intervento è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., mediante apposita convenzione.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.

6. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un servizio di assistenza e di primo accompagnamento alle microimprese che richiedono di accedere ai prestiti di cui al comma 1, è attivata una rete territoriale costituita da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere organizzazioni senza scopo di lucro;

b) avere nel proprio statuto la finalità di prestare servizi alle imprese, o di realizzare attività nell’ambito dello sviluppo economico,

c) avere almeno una sede in ogni provincia della Toscana.

7. Le organizzazioni partecipanti alla rete sono individuate con apposita procedura di selezione da attivarsi a seguito della definizione dei criteri di cui al comma 5. Alle organizzazioni selezionate è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di informazione e comunicazione, fino alla concorrenza complessiva massima di euro 15.000,00 per l'annualità 2013.

8. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono utilizzate le risorse allocate nell’UPB 518 "Fondo unico per le imprese – Spese d’investimento" del bilancio 2013, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.000,00. Alla copertura delle spese di gestione, informazione e comunicazione di cui ai commi 4 e 7, si provvede nel limite massimo di euro 105.000,00 con le risorse allocate nella UPB 517 "Fondo unico per le imprese – Spese correnti" del bilancio 2013.” .

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 le parole: “per gli anni 2013-2015” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014 – 2015” .

2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte per euro 13.800.000,00 per l’anno 2014 e per euro 16.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.” .

 

     Art. 10. Inserimento dell'articolo 45 bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 45 bis - Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca

1. La Regione concorre finanziariamente all’attività di realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche per i quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, individuate nell’ambito del programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), con l’intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 (Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità), relativamente al sistema tangenziale di Lucca-viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est.

2. Ai fini del concorso regionale alla progettazione degli interventi, anche per stralci, di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per il 2013, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.” .

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 77/2012 le parole: “per l’anno 2013 e fino all’importo massimo di euro 750.000,00 per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2014 e 2015” .

2. Il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.” .

 

     Art. 12. Inserimento della sezione VIII bis nel capo III della l.r. 77/2012

1. Dopo la sezione VIII del capo III della l.r. 77/2012 è inserita la seguente: “SEZIONE VIII BIS - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche regionali” .

 

     Art. 13. Inserimento dell'articolo 46 bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 46 della sezione VIII bis del capo III della l.r. 77/2012 è inserito, il seguente:

“Art. 46 bis - Disposizioni relative a Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.

1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. fino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, alle seguenti condizioni:

a) previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione;

b) previa rimodulazione del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.” .

 

     Art 14. Inserimento dell'articolo 46 ter nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 46 bis della l.r. 77/2012 è inserito, il seguente:

“Art. 46 ter - Disposizioni relative a Interporto della Toscana centrale S.p.A.

1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 22/2012, e dell’articolo 3 della l.r. 20/2008, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto della Toscana centrale S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.100.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013." .

 

     Art. 15. Inserimento dell'articolo 46 quater nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 46 ter della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

"Art. 46 quater. Disposizioni per il rilancio dell’area industriale di Piombino

1. Per realizzare le finalità di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge. 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, al fine di assicurare la funzionalità del porto di Piombino, la Regione Toscana concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Piombino, alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali.

2. Nell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 6, del d.l. 43/2013 convertito dalla l. 71/2013, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:

a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;

b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Per assicurare all’Autorità portuale di Piombino la necessaria liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all’esecuzione delle opere di cui al comma 1, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione da parte della stessa di un finanziamento pari a euro 50.000.000,00 rimborsabile in trenta anni, la Regione rilascia nell’interesse della predetta Autorità portuale e in favore dell’istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria fino ad un massimo di euro 65.000.000,00.

4. La garanzia di cui al comma 3, è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell’Autorità portuale di Piombino corredata dello schema di contratto di finanziamento. La garanzia è autonoma, a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata, contenente rinuncia ad esercitare i diritti spettanti al fideiussore ai sensi degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1950, 1953, 1955 e 1957 del codice civile e a qualsiasi eccezione, ivi inclusa, quella di compensazione. La garanzia resterà in vigore sino all’integrale estinzione, nei limiti dell’importo garantito, di tutte le ragioni di credito di dell’istituto finanziatore verso l’Autorità portuale di Piombino derivanti dalla concessione del finanziamento.

5. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi, pari a un massimo di euro 3.500.000,00 annui, a decorrere dall’anno 2016 e fino al 2043, si fa fronte con legge di bilancio.

7. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 65.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014." .

 

     Art. 16. Inserimento dell'articolo 60 bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 60 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 60 bis - Assegnazione all’azienda USL 1 dell'immobile ex GIL di Carrara

1. L’immobile ex GIL, sito nel comune di Carrara in via Giovan Pietro, a seguito della riacquisizione al patrimonio regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 105 (Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali), è assegnato in proprietà all’azienda unità sanitaria locale (USL) n. 1 di Massa Carrara affinché proceda alla sua valorizzazione economica.

2. In attuazione del comma 1, il decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione in proprietà alla USL n. 1 di Massa Carrara è titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore dell’azienda USL.” .

 

     Art. 17. Inserimento dell'articolo 62 bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 62 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 62 bis - Disposizioni urgenti per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Firenze, per l'anno 2013, la cifra massima di euro 1.300.000,00, a valere su risorse regionali, a titolo di anticipazione da restituirsi entro quattro anni e senza interessi, per spese connesse all'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013. Le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze.

2. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 2013, pari ad euro 400.000,00, al comitato organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 2.

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nell’UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.” .

 

     Art. 18. Inserimento dell'articolo 65 septies nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 65 septies - Anticipazioni di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

1. La Regione Toscana è autorizzata a sostenere gli oneri finanziari annui in termini di quota capitale e di quota interessi, derivanti dall’accesso alle anticipazioni di liquidità ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Relativamente al 2014, l’onere annuo è pari a complessivi euro 15.570.892,83, di cui euro 4.800.796,94 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 10.770.095,89 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull’UPB 741 “Fondi – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014.

3. Relativamente al 2015, l’onere annuo è pari a complessivi euro 18.854.166,21 di cui euro 6.005.123,29 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 12.849.042,92, a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2015. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull’UPB 741 “Fondi – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2015.

4. A decorrere dal 2016 e fino al 2043, all’onere annuo complessivo pari ad euro 18.854.166,21, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull’UPB 741 “Fondi – Spese correnti”. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.

5. Per l’esercizio finanziario 2044, all’onere annuo complessivo pari ad euro 3.283.273,39, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull’UPB 741”"Fondi – Spese correnti”. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. "

 

     Art. 19. Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012

1. L’allegato C della l.r. 77/2012 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

 

CAPO VI - Norme finali

 

     Art. 20. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)