§ 3.9.13 - L.R. 29 aprile 2013, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 studi, ricerche e convegni
Data:29/04/2013
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee [...]
Art. 2.  (Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 48/1992)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 48/1992)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 48/1992)
Art. 5.  (Norma transitoria)
Art. 6.  (Norma finale)
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.9.13 - L.R. 29 aprile 2013, n. 7. [1]

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte).

(B.U. 30 aprile 2013, n. 17 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte)

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte) è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte è composto da cinque membri di cui uno svolge le funzioni di Presidente, che lo presiede.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi indicati di concerto tra la Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, individuati tra esperti conosciuti della disciplina.

3. Le modalità di individuazione e nomina dei quattro membri del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo Statuto, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Lo Statuto di cui all'articolo 8 disciplina le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione.".

 

     Art. 2. (Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 48/1992)

1. L'articolo 4 della legge regionale 48/1992 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 48/1992)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni montane di comuni".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 48/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole "Comunità montane Alta e Bassa Valle Susa" sono sostituite dalle seguenti: "unioni montane di comuni".

 

     Art. 5. (Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione il Presidente è eletto secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. In fase di prima applicazione i quattro componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'articolo 1 della presente legge sono nominati dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate da:

a) l'Università degli Studi di Torino;

b) il Politecnico di Torino;

c) la Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi;

d) la Provincia di Torino.

 

     Art. 6. (Norma finale)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione con la relativa nomina del nuovo Presidente nella composizione di cui all'articolo 3 della legge regionale 48/1992 come modificato dall'articolo 1 e secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.