Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 04/06/2013 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 12/2005) |
Art. 3. (Supporto e accompagnamento a favore dei comuni) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.150 - L.R. 4 giugno 2013, n. 1.
Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
(B.U. 5 giugno 2013, n. 23, suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di dare definitivo impulso ai comuni che non hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della
Art. 2. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della
'4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all'articolo 25, comma 7.'.
2. All'articolo 25 della
a) al comma 1, primo periodo, le parole “la data del 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle parole “la data del 30 giugno 2014”;
b) i commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 25 della
'Art. 25 bis. (Disposizioni sanzionatorie)
1. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013 i comuni inadempienti sono esclusi dall'accesso al patto di stabilità territoriale per l'anno 2014.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 costituisce, fino all'approvazione del PGT, indicatore valutabile negativamente nell'indice sintetico di virtuosità dei comuni lombardi secondo le modalità indicate dall'articolo 7, comma 2, della
3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.
4. Nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1° luglio 2014 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta.
Art. 25 ter. (Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26, è sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della
2. Le varianti al PGT finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012 sono approvate con dimezzamento dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 ed acquistano efficacia con la pubblicazione nel BURL dell'avviso di approvazione definitiva, fatti salvi i successivi adempimenti ai fini della realizzazione del SIT.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le varianti adottate entro il 30 giugno 2014 dai Comuni inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni.'.
4. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 26 della
'3 quinquies. I comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla
Art. 3. (Supporto e accompagnamento a favore dei comuni)
1. I sindaci dei comuni che non hanno ancora provveduto alla definitiva approvazione del PGT possono richiedere il suppor to operativo agli uffici tecnici della Regione e della provincia interessata, senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci, allo scopo di superare le difficoltà che ne hanno fino ad ora impedito l'approvazione.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.