Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 09/04/2013 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Disposizioni generali) |
Art. 3. (Tipi di dati e di operazioni eseguibili) |
Art. 4. (Abrogazione di norme) |
§ 1.1.q - R.R. 9 aprile 2013, n. 2.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(B.U. 24 aprile 2013, n. 6)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del
a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte II del
b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2. (Disposizioni generali)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3. (Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
a) ALLEGATO “A” (Schede da A1 a A41): Regione, agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione, in quanto previsti nell’ordinamento regionale: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure; Istituto Zooprofilattico Sperimentale; Istituto Regionale per la Floricoltura; Agenzia Liguria Lavoro; Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; Aziende di Promozione Turistica; Agenzia Regionale per la Promozione Turistica; agenzie e autorità di bacino regionali e interregionali; Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense; Aziende pubbliche di Servizi alla Persona; altri enti strumentali o vigilati dalla Regione;
b) ALLEGATO “B” (Schede da B1 a B40): Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende ospedaliere universitarie operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 4. (Abrogazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il