§ 8.5.161 - Regolamento 19 marzo 2013, n. 245.
Regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 272/2009 in merito al controllo (screening) di liquidi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:19/03/2013
Numero:245


Sommario
Art. 1. L’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 8.5.161 - Regolamento 19 marzo 2013, n. 245.

Regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 272/2009 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE

(G.U.U.E. 20 marzo 2013, n. L 77)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 [1] in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite all’allegato I di detto regolamento.

 

(2) Le disposizioni generali che integrano le norme comuni fondamentali per la sicurezza dell’aviazione civile sono fissate nell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009, del 2 aprile 2009, che integra le norme comuni fondamentali in materia di sicurezza dell’aviazione civile di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]. In particolare, l’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 prevede metodi, ivi incluse tecnologie, per la rilevazione degli esplosivi liquidi, affinché i liquidi, aerosol e gel (LAG) siano ammessi nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile.

 

(3) Al fine di consentire la graduale introduzione di un sistema di controllo volto a rilevare gli esplosivi liquidi, l’allegato del regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile [3] fissa due date: il 29 aprile 2011 per il controllo di liquidi, aerosol e gel (LAG) acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario, e il 29 aprile 2013 per il controllo di tutti i liquidi, aerosol e gel.

 

(4) Il regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile [4] in merito alla graduale introduzione di controlli sui liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea ha soppresso la data del 29 aprile 2011 poiché gli sviluppi nell’UE e a livello internazionale, immediatamente prima del 29 aprile 2011, indicavano che pochi aeroporti sarebbero stati effettivamente in grado di disporre di apparecchi per lo screening e che per i passeggeri non sarebbe stato chiaro se i liquidi, aerosol e gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario sarebbero stati ammessi nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile.

 

(5) Gli sviluppi di natura tecnologica o regolamentare, sia a livello dell’Unione sia a livello internazionale, possono incidere sulle date fissate nell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 e, ove opportuno, la Commissione può presentare proposte di revisione, soprattutto tenendo conto dell’operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri.

 

(6) La Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con tutte le parti interessate al fine di valutare la situazione relativa al controllo di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea entro luglio 2012. Nell’ambito di tale attività, sono state condotte prove operative. La Commissione, nel luglio 2012, ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la propria valutazione della situazione in forma di relazione [5].

 

(7) In base a tale valutazione e, in particolare, tenendo conto dei notevoli rischi operativi qualora, dal 29 aprile 2013, si dovessero obbligatoriamente controllare tutti i liquidi, aerosol e gel per individuare i liquidi esplosivi in tutti gli aeroporti dell’Unione, la Commissione ritiene che tale data debba essere sostituita con una graduale soppressione delle restrizioni che consenta di garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e di comodità dei passeggeri in tutte le fasi, come precisato nelle norme d’attuazione.

 

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009.

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la sicurezza dell’aviazione civile,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

 

[2] GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

 

[3] GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1.

 

[4] GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19.

 

[5] COM(2012) 404 del 18.7.2012, non pubblicata.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è così modificato:

 

a) nella parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Per lo screening del bagaglio a mano, degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri, della posta e del materiale dei vettori aerei, tranne quando devono essere trasportate nella stiva di un aeromobile, delle provviste di bordo e delle forniture per l’aeroporto:

 

a) ispezione manuale;

 

b) ispezione visiva;

 

c) apparecchiature radiogene;

 

d) apparecchiature di rilevazione di esplosivi (EDS);

 

e) cani addestrati alla rilevazione di esplosivi (EDD);

 

f) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD); nonché

 

g) apparecchiature di rilevazione di esplosivi liquidi.";

 

b) la parte B1 è sostituita dalla seguente:

 

"PARTE B1.

 

Liquidi, aerosol e gel

 

È permesso introdurre liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili a condizione che siano sottoposti a controllo o che ne siano dispensati in conformità ai requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008."