§ 41.7.326 - D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 11.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:21/01/2011
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente


§ 41.7.326 - D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 11.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonchè di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine.

(G.U. 28 febbraio 2011, n. 48)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

     Visto l'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso Codice;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

     «1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non è richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

     2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.».