§ 14.6.31 - D.M. 26 maggio 2009, n. 87.
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonchè delle modalità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:26/05/2009
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Insegnamento del restauro
Art. 2.  Criteri e livelli di qualità del percorso formativo
Art. 3.  Caratteristiche del corpo docente
Art. 4.  Requisiti per l'accreditamento
Art. 5.  Attività di accreditamento e di vigilanza
Art. 6.  Esame finale e diploma


§ 14.6.31 - D.M. 26 maggio 2009, n. 87.

Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonchè delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

(G.U. 13 luglio 2009, n. 160)

 

     IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

     Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, commi 8 e 9;

     Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

     Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;

     Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella seduta del 30 luglio 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Insegnamento del restauro

     1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.

     2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice e da altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in avanti «istituzioni formative», nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

     3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea magistrale.

     4. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, è definita la classe della laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, coerentemente con quanto indicato all'allegato C del presente decreto.

 

     Art. 2. Criteri e livelli di qualità del percorso formativo

     1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto.

     2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicità della professione, è articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del presente decreto.

     3. Il monte ore complessivo dei corsi è articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonchè il numero dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente decreto.

     4. Le attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro si svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la responsabilità didattica e professionale dei docenti del corso. Il numero di allievi è stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque.

     5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.

     6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai soggetti diplomati presso le università, le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.

     7. La modalità di svolgimento dei corsi è disciplinata dai singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.

     8. Per garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attività formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su manufatti originali.

 

     Art. 3. Caratteristiche del corpo docente

     1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) abbiano svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonchè presso le università, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;

     b) abbiano svolto attività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;

     c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni;

     d) siano docenti universitari;

     e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;

     f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attività professionale.

     2. Le attività di esercitazioni presso i laboratori di restauro, per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da esperti riconducibili alle professionalità indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.

     3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da impartire, devono appartenere a una delle seguenti categorie:

     a) professori universitari o ricercatori universitari;

     b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;

     c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attività di insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;

     d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;

     e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai titoli.

     4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, è valutata secondo i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-ter, del Codice.

 

     Art. 4. Requisiti per l'accreditamento

     1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano il possesso di un'adeguata capacità organizzativa, tecnica ed economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli di qualità del percorso formativo di cui all'articolo 2 e delle caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.

     2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata dalla documentazione concernente:

     a) l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili;

     b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;

     c) i regolamenti del percorso formativo;

     d) il piano finanziario;

     e) la disponibilità e le modalità di reperimento dei manufatti per le attività tecnico-didattiche.

 

     Art. 5. Attività di accreditamento e di vigilanza

     1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.

     2. Della commissione fanno parte:

     a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;

     b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta formazione e studio;

     c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del1'università e della ricerca;

     d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i docenti delle discipline dell'area scientifica, umanistica e del restauro;

     e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);

     f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

     3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti:

     a) requisiti delle istituzioni formative;

     b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso;

     c) caratteristiche del corpo docente;

     d) idoneità dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attività tecnico-didattiche;

     e) disponibilità di manufatti per le attività tecnico-didattiche.

     4. La Commissione può chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L'attività istruttoria si conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego.

     5. L'accreditamento è disposto, con riferimento ai corsi formativi da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine, almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di formazione. In caso di accertata difformità, propone ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca la diffida a ripristinare le condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei corsi o, nei casi più gravi, di revoca dell'accreditamento.

     7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali assicurano all'elenco adeguata pubblicità attraverso i propri siti telematici istituzionali.

     8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonchè dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

 

     Art. 6. Esame finale e diploma

     1. L'esame finale dei corsi di formazione è organizzato dall'istituzione formativa ed è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

     2. La Commissione per l'esame finale è composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attività culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonchè due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero per i beni e le attività culturali designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e studio del Ministero stesso.

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175

 

 

Allegato A

 

Prove di accesso ai corsi di formazione

 

Le prove d'accesso ai corsi si articolano in:

1. test attitudinale percettivo visivo, percettivo uditivo (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali).

2. prova attitudinale.

3. prova orale di approfondimento relativa a storia dell'arte, storia delle tecniche di esecuzione dei manufatti, scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), lingua inglese.

In alternativa alla prova orale i programmi formativi possono prevedere una prova scritta di cultura generale consistente in una serie di quesiti relativi alla storia e/o alla storia dell'arte (con particolare riferimento all'area di indirizzo specialistico prescelta), alle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), alla lingua inglese.

L'ordine delle prove può essere diversamente modulato nei programmi formativi, fermo restando che il superamento della prima prova effettuata consente l'ammissione alla seconda e il superamento di questa l'ammissione alla prova finale.

 

1. test percettivo visivo/ percettivo uditivo

Test inteso ad appurare la capacità percettiva del candidato in relazione ad una serie di gamme cromatiche o (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali) sonore.

 

2. prova grafica o prova di attitudine manuale

La prova è intesa a valutare:

a) la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione.

b) l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto (dipinto, oggetto in rilievo o a tutto tondo) per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.

c) l'attitudine manuale del candidato.

 

3. PROVA ORALE

La prova dovrà soprattutto dimostrare la conoscenza diretta delle opere e la capacità di mettere in relazione i dati storico artistici e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica) e della lingua inglese.

 

 

Allegato B

Percorsi formativi professionalizzanti

 

1

Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

2

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.

Manufatti scolpiti in legno

Arredi e strutture lignee

Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

3

Materiali e manufatti tessili e pelle

4

Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici

Materiali e manufatti in metallo e leghe

5

Materiale librario e archivistico

Manufatti cartacei e pergamenacei

Materiale fotografico, cinematografico e digitale

6

Strumenti musicali

Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

 

 

Allegato C