§ 5.2.74 - L.R. 23 gennaio 2013, n. 1.
Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/01/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Integrazione alla l.r. 30/2005)
Art. 2.  (Norma di prima applicazione)


§ 5.2.74 - L.R. 23 gennaio 2013, n. 1.

Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

(B.U. 30 gennaio 2013, n. 5)

 

Art. 1. (Integrazione alla l.r. 30/2005)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti commi:

"7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.

7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza. ".

 

     Art. 2. (Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 , aggiunto dall' articolo 1 della presente legge, è effettuata dai Comuni entro il 31 marzo 2013.