Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 10/12/2012 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 68/2011 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 75 bis nella l.r. 68/2011 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 75 ter nella l.r. 68/2011 |
Art. 4. Disposizioni sugli effetti dell’estinzione dell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.3.97 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 73.
Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.
(B.U. 14 dicembre 2012, n. 70)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v), e l’articolo 62 dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. A seguito della recente estinzione dell’Unione di comuni dell’Arcipelago toscano avvenuta in conformità alle disposizioni degli articoli 74, 75 e 76 della
2. Poiché i comuni succeduti non hanno provveduto, prima dell’adozione del decreto di estinzione, a regolare i loro rapporti ai sensi dell’articolo 75, commi 6 e 7, della
3. Si precisano quindi nel dettaglio i contenuti dell’articolo 75, comma 8, della
4. Ciò al fine di agevolare il più rapido adempimento delle obbligazioni derivanti dalla successione verso i terzi, evitando nel contempo che gli adempimenti cui sono tenuti i comuni individuati ai sensi dell’articolo 75, comma 8, della
5. Viene prevista la facoltà, per il comune o i comuni individuati per la gestione dei rapporti oggetto di successione, qualora si trovino nell’impossibilità di portare a termine i loro compiti, di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario che provveda all’esercizio delle funzioni di liquidazione dei rapporti oggetto della successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede sulla base della designazione del soggetto da nominare effettuata d’intesa dai comuni ovvero, qualora non si raggiunga l’intesa, nomina commissario per la liquidazione il presidente della provincia territorialmente interessata, il quale, avendo già predisposto il piano di successione e subentro, rappresenta il soggetto istituzionale più competente all’esercizio dell’incarico. Le funzioni attribuite al commissario hanno i medesimi contenuti e limiti di quelle esercitate dal comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, della
6. Per venire incontro alla difficile situazione finanziaria dei comuni interessati, si stabilisce una compartecipazione straordinaria della Regione alle spese inerenti il procedimento di liquidazione;
7. E’ altresì necessario confermare, in questo quadro, l’impianto della
8. E’ necessario disporre l’entrata in vigore della legge al giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di favorire la più rapida soluzione delle questioni inerenti la successione nell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 75 della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 75 della
“8 bis. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, è effettuata sulla base del piano di successione e subentro e comporta, da parte del comune individuato per tale funzione, in particolare:
a) l’accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo le regole previste dall’articolo 75, comma 4 ovvero, nei casi in cui ai sensi di tale disposizione devono applicarsi le regole della solidarietà attiva e passiva, l’individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai comuni nell’anno precedente a quello in corso;
b) la ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell’ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;
c) la comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b), a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione; gli atti sono adottati valutate le osservazioni;
d) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione.
8 ter. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, non comporta per il comune o per i comuni individuati né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori gli altri comuni coinvolti nella successione.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 75 bis nella
1. Dopo l’articolo 75 della
“Art. 75 bis. Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione
1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d’intesa tra loro, possono presentare al Presidente della Giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, comma 8 bis.
2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d’intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.
3. In assenza della designazione, il Presidente della Giunta regionale nomina commissario il presidente della provincia al cui territorio appartiene la maggioranza dei comuni interessati dalla successione. In tal caso il presidente della provincia può richiedere che al suo posto sia nominato commissario un assessore provinciale o il segretario generale o, in deroga all’incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 7, un dirigente o un funzionario, in servizio o in quiescenza, da lui indicato.
4. Il commissario provvede alle funzioni ed ai compiti definiti dall’articolo 75, comma 8 bis, lettere a), b), c), nonché all’individuazione dei singoli comuni tenuti all’esercizio delle funzioni di cui allo stesso articolo 75, comma 8 bis, lettera d), fermo restando, ai sensi dello stesso articolo 75, comma 8 ter, che l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori i comuni coinvolti nella successione. In particolare, né la Regione né la provincia in caso di nomina del commissario ai sensi del comma 3, rispondono in alcun modo delle riscossioni e dei pagamenti inerenti alla successione.
5. Il commissario opera con decreti dotati di immediata esecutività, i quali sono pubblicati nell'albo pretorio di ogni comune coinvolto nella successione.
6. Alla data di adozione dei singoli decreti di cui al comma 5, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.
7. Il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa in relazione all’incarico da svolgere. Non possono essere nominati i soggetti di cui all’articolo 236 del
8. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o assessore della provincia, spetta un’indennità lorda complessiva determinata per tutto il periodo dell’attività commissariale, in misura forfetaria, non superiore al compenso massimo attribuibile al presidente di commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, stabilito ai sensi del
9. I comuni coinvolti nella successione sono tenuti ad assicurare al commissario ogni collaborazione per lo svolgimento della sua attività. Il commissario, per l’esercizio delle sue funzioni, può, sulla base di opportuni accordi con i comuni coinvolti nella successione, avvalersi delle risorse strumentali, professionali e logistiche dei comuni stessi.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 75 ter nella
1. Dopo l’articolo 75 bis della
“Art. 75 ter. Contributo regionale per la liquidazione
1. Successivamente al termine delle procedure di cui all’articolo 75 bis, la Giunta regionale con deliberazione può corrispondere ai comuni interessati un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per la definizione delle procedure di liquidazione, ripartito in modo proporzionale alle rispettive spese, fino all’importo massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 90. In tal caso sono corrispondentemente ridotte le risorse da concedere ai sensi del medesimo articolo 90.”.
Art. 4. Disposizioni sugli effetti dell’estinzione dell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano
1. Restano fermi i provvedimenti che, all’entrata in vigore della presente legge, risultano adottati ai sensi dell’articolo 74 della
a) l’estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano, a far data dal 20 maggio 2012;
b) la successione della Provincia di Livorno, dei comuni e del Consorzio di bonifica Alta Maremma ai sensi dell'articolo 75 della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.